Legge 3

Tre strade per uscire dalla crisi da sovraindebitamento

La Legge 3 (l. n. 3/2012), o legge salva suicidi, è un provvedimento che da oltre 10 anni permette alle persone che versano in una condizione di sovraindebitamento di risolvere la propria situazione economica in maniera sostenibile e equilibrata.

Con la Legge 3 è infatti possibile pagare i debiti nel limite delle proprie possibilità, in modo coerente con il patrimonio disponibile e con la possibilità di proseguire al meglio la propria vita personale, familiare e professionale.

Cos’è il sovraindebitamento

Per comprendere quali siano le possibilità concesse dalla Legge 3, iniziamo con il ricordare che per il legislatore lo stato di sovraindebitamento è

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il sovraindebitamento è dunque una condizione piuttosto frequente, in cui ci si può ad esempio trovare per non riuscire più a ripianare i propri debiti con banche, finanziarie, Agenzia per la riscossione, privati e altri soggetti. In questi casi, la legge ha fortunatamente previsto alcune valide soluzioni per uscire dalla crisi.

A chi si rivolge la Legge 3

La Legge 3 si rivolge a tutti i soggetti non fallibili. Come tale, è diretta a risolvere il sovraindebitamento di:

  • consumatori, persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono più a far fronte
  • lavoratori autonomi o liberi professionisti
  • imprenditori agricoli
  • enti non commerciali come le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative
  • eredi di un imprenditore defunto
  • start-up innovative
  • enti pubblici
  • imprese commerciali di piccole dimensioni.

Quali debiti rientrano nella legge 3

Le tipologie di debito che possono essere oggetto della Legge 3/2012 sono varie e numerose.

Possono infatti essere ricomprese tra le soluzioni al sovraindebitamento i debiti verso banche e finanziarie, quelli verso fornitori privati e, naturalmente, verso le pubbliche amministrazioni e l’Agenzia per la riscossione (ex Equitalia).

Quali procedure per uscire dal sovraindebitamento sono previste dalla Legge 3

La Legge 3 prevede diverse procedure che potrebbero esserti utili per risolvere la crisi da sovraindebitamento.

In particolare, per i privati – intendendo come tali i debitori persone fisiche che hanno “assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, sono accessibili:

  • concordato minore (ex Accordo di composizione della crisi)
  • piano di ristrutturazione dei debiti (ex Piano del consumatore)
  • liquidazione controllata (ex Liquidazione del patrimonio del debitore).

Proviamo a sintetizzare, in brevità, che cosa prevedono.

Concordato minore

Attraverso il concordato minore con il supporto di un professionista qualificato il debitore può negoziare con i creditori gli importi, le modalità e i tempi di pagamento dei propri debiti. Affinché tale accordo di composiziona delle crisi sia efficace, però, dovrà essere approvato dai crediti che rappresentino almeno il 60% delle posizioni passive e dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • redazione di un piano economico finanziario con cui si dimostri la sostenibilità del pagamento dei debiti
  • garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali
  • garanzia di pagamento dei crediti impignorabili.

L’iter per l’ottenimento del concordato è abbastanza snello: il percorso prevede infatti il deposito del piano da parte del debitore, supportato da un professionista esperto. Il giudice del tribunale, ricevuta la documentazione, fisserà l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori.

Nel caso in cui venga raggiunto l’accordo sul 60% dei crediti (o percentuale superiore), il giudice omologherà l’accordo e ne ordinerà la pubblicazione. Nel caso in cui invece l’accordo non venga raggiunto, la procedura si dichiarerà chiusa o potrà essere convertita in una liquidazione.

Piano di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti, o piano del consumatore, è probabilmente la soluzione più semplice a disposizione del privato che desideri uscire dalla sua condizione di sovraindebitamento.

Con questa procedura il consumatore potrà infatti redigere un piano economico-finanziario che tenga conto della propria specifica situazione, ma – contrariamente al concordato minore – non  richiederà l’approvazione del 60% dei creditori.

Riservata ai soli consumatori, il primo passo per beneficiare di tale opportunità è quella della redazione – con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento.

Presentato al giudice, costui procederà alla verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano: in caso di esito positivo dell’istruttoria, il piano verrà omologato e pubblicato, in modo analogo a quanto previsto per l’accordo (ma, come già rammentato, non è previsto l’assenso dei creditori).

La liquidazione controllata

La liquidazione controllata consiste nella liquidazione dei beni del debitore, con il cui ricavato si procederà al pagamento dei creditori.

Delle tre soluzioni previste dalla Legge 3/2012, la liquidazione è sicuramente la procedura più lunga e complessa, abbracciabile solamente su istanza del debitore in alternativa alle due tipologie di cui si è già detto o come conversione di tali procedure in caso di.

  • annullamento dell’accordo
  • cessazione degli effetti del piano
  • cessazione del diritto (ad esempio, per mancato pagamento dell’Erario)
  • risoluzione per cause imputabili al creditore.

La procedura prende il via con la presentazione dell’istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista incaricato. Il debitore depositerà quindi il ricorso per l’ammissione alla procedura.

A questo punto il giudice verificherà i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori. In caso di esito positivo di tale istruttoria, si procederà con l’apertura della liquidazione, articolata a sua volta in un primo decreto di apertura del procedimento e nello sviluppo del programma di liquidazione comprendente:

  • inventario
  • ricezione delle domande di partecipazione
  • progetti di riparto
  • liquidazione di beni e crediti
  • riparto finale.

Decorsi un massimo di quattro anni all’avvio della procedura, o prima nel caso in cui vi sia una specifica istanza, la liquidazione potrà giungere a conclusione con conseguente esdebitazione del debitore, che sarà così liberato dai debiti che nel frattempo non è riuscito a pagare.

Valutati i diversi percorsi che possono essere seguiti e le loro specifiche caratteristiche, consiglio a tutti i debitori che volessero saperne di più e comprendere quale procedura seguire con maggiore successo di contattarci qui.

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