Ristrutturazione del debito aziendale
La ristrutturazione del debito aziendale è uno strumento di risanamento dell’impresa in condizione di crisi. Disciplinato dalla Legge fallimentare e dalla Legge sulla ristrutturazione del debito, consiste in quadro di azione fruibile da tutte quelle aziende che desiderano ridurre i debiti e riprendere il pieno controllo del proprio business.
In altri termini, se l’imprenditore si trova in una condizione tale da non riuscire più a far seguito agli accordi assunti con i suoi creditori (banche, fornitori, ecc.), può ricorrere a uno strumento che il legislatore ha previsto per tutelare la prosecuzione dell’attività aziendale.
Chi può ricorrere alla ristrutturazione del debito aziendale
La normativa introdotta dal Codice della crisi di impresa afferma che possono ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti gli imprenditori, anche non commerciali come gli imprenditori agricoli. Possono inoltre stipulare tali accordi le persone giuridiche e gli enti collettivi in generale.
Non possono invece sottoscrivere tali intese gli imprenditori minori, per cui il legislatore ha comunque previsto altri strumenti. Ricordo che per imprenditore minore il Codice della crisi si riferisce a un’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;
- Ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;
- Ammontare di debiti, anche non scaduti, pari a 500.000 euro.
Come funziona la ristrutturazione del debito aziendale
La procedura di ristrutturazione del debito aziendale si snoda attraverso diverse fasi che condurranno l’imprenditore al risultato desiderato. Proviamo a schematizzarle.
Il deposito della domanda del debitore
La prima fase è quella del deposito della domanda del debitore in Tribunale, con due diverse forme tecniche:
- l’accordo ordinario, con cui il debitore deposita in Tribunale la domanda di omologazione di un’intesa già stipulata con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei propri debiti;
- il preaccordo, una proposta di intesa con cui il debitore domanda al Tribunale di assegnargli un termine utile per concludere l’accordo con i creditori, evidenziando che esistono già delle trattative con essi e presentando una relazione sulla loro attuabilità.
Il deposito dell’accordo
Una volta raggiunto l’accordo con i creditori, il debitore potrà procedere al deposito del risultato della negoziazione e all’iscrizione della medesima intesa.
L’udienza per l’omologazione
Si giunge così alla terza fase, rappresentata dall’udienza per l’omologazione dinanzi al Tribunale. Al giudice spetterà il compito di controllare la formale completezza della documentazione e la verifica della presenza o meno dei presupposti utili per giungere a un accordo con almeno il 60% dei creditori.
Al giudice spetterà altresì il compito di verificare se sussistano tutte le condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative e che non hanno acconsentito all’intesa. Se queste circostanze sono rispettate, il giudice procede all’omologa.
In caso di mancato accoglimento della domanda di omologa, il Tribunale dichiara con sentenza, su apposito ricorso di parte, l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice della crisi di impresa. Si ricorda che l’apertura della liquidazione giudiziale può però avvenire solo ed esclusivamente su domanda di parte e non d’ufficio.
L’esecuzione dell’accordo
Una volta che il giudice avrà omologato l’accordo e ne avrà data pubblicità, si procede con la materiale esecuzione del contenuto dell’intesa con i creditori.
Si consideri che la fase esecutiva, concernente l’adempimento di quanto previsto nell’accordo, sarà disciplinata dalle norme privatistiche: il Codice della crisi di impresa non si occupa espressamente della fase che si apre non appena viene omologato l’accordo.
Perché ricorrere alla ristrutturazione del debito aziendale
Sono numerosi i benefici che l’imprenditore può conseguire ricorrendo alla ristrutturazione aziendale, una procedura di legge con cui potrà alleggerire il peso dei propri debiti e dare maggiori opportunità di continuità alla propria attività.
Tra i benefici più importanti di tale strumento ricordiamo le possibilità di:
- evitare lo spossessamento del proprio patrimonio, la cui gestione rimane dunque in capo allo stesso imprenditore;
- non prevedere il principio della par condicio creditorum, ossia l’uguale diritto per i creditori ad essere soddisfatti sui beni del debitore;
- sospendere procedure pignoratizie a proprio carico;
- mantenere la gestione dell’impresa, agendo così in senso opposto rispetto alla chiusura delle attività prospettata dal fallimento;
- negoziare e personalizzare i termini dell’accordo;
- ridurre l’importo totale dei debiti;
- integrare l’accordo con un finanziamento bancario;
- beneficiare della transazione fiscale, potendo ben rientrare nella ristrutturazione del debito anche i debiti fiscali e contributivi, previa – ovviamente – l’adesione dell’amministrazione finanziaria.
Appare dunque chiaro come la ristrutturazione del debito sia uno strumento potenzialmente molto utile per quell’imprenditore che desideri risollevare le sorti della propria attività d’impresa nel caso in cui vi sia la consapevolezza che la propria crisi possa essere reversibile.
A differenza di altre procedure attivabili, quella della ristrutturazione del debito consente infatti al debitore di pianificare autonomamente un accordo con i creditori disponibili ad aderire al risanamento dell’impresa, riducendone l’esposizione debitoria.
Sebbene non si tratti di una procedura troppo lunga e complessa, è fondamentale pianificarla con la dovuta attenzione. Pertanto, per difendere al meglio il proprio patrimonio e i propri interessi, è sempre suggeribile farsi assistere da un professionista qualificato che possa accompagnarti in ogni fase, fino all’esecuzione dell’accordo.
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