Precetto su decreto ingiuntivo: come funziona?

Considerato che è un tema sempre molto dibattuto e le cui consulenze sono sempre molto richieste, nella guida odierna cercheremo di soffermarci sul funzionamento e sul significato di precetto su decreto ingiuntivo. Vedremo insieme che cos’è, cosa significa e quali sono le conseguenze di questo procedimento.

Per iniziare, ricordiamo che l’ingiunzione di pagamento è una procedura intimata dal giudice nei confronti di un soggetto che ha contratto un debito e che non provvede al suo pagamento nei modi e nei tempi richiesti. A tale atto si giunge nel momento in cui il creditore sia stato in grado di dimostrare l’esistenza del debito tramite una prova scritta, come ad esempio un fattura non pagata, che possa attestare in tal modo la sussistenza del suo credito nei confronti dello specifico debitore.

Per certi versi, pertanto, l’atto di precetto è un documento che attesta la volontà del creditore di procedere con un’esecuzione forzata al recupero del debito, uno strumento che, per poter assolvere alle proprie finalità, deve rivestire alcune caratteristiche previste dal legislatore e deve essere notificato al debitore nei modi previsti dal quadro normativo in vigore. 

Atto di precetto su decreto ingiuntivo: come funziona

Nelle scorse righe abbiamo visto che l’atto di precetto può essere inteso come la manifestazione della volontà del creditore di procedere all’esecuzione forzata per riavere quanto dovuto da parte del debitore che, dal canto suo, non procedendo al pagamento delle obbligazioni nei modi e nei tempi previsti ha dato seguito a una forma di inadempimento. Per riuscire in ciò, il creditore dovrà dimostrare e quantificare il credito non riscosso (o il debito non pagato), come una fattura o una cambiale non saldata.

L’atto di precetto è previsto dall’art. 480 c.p.c. e conferisce il tempo al debitore di provvedere al pagamento entro 10 giorni dalla sua notifica. Trascorso questo periodo di tempo, lart.482 c.p.c. disciplina il procedimento stabilendo che possa procedersi con l’esecuzione forzata. 

È infatti bene ricordare che il dispositivo del codice prevede che non si possa iniziare l’esecuzione forzata prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica dello stesso. È pur vero che il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione. L’autorizzazione deve essere data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Inoltre, sono previsti alcuni contenuti obbligatori che l’atto di precetto su decreto ingiuntivo deve avere e che, in mancanza dei quali, il documento viene ritenuto non valido. Infatti, quest’atto deve contenere le generalità di debitore e creditore, il riferimento al titolo esecutivo, la data di notifica dell’atto di precetto. 

La differenza tra l’atto di precetto e la notifica del titolo esecutivo è che mentre quest’ultima è una dichiarazione “implicita” sulla volontà di portare avanti il procedimento di esecuzione forzata da parte del creditore, la prima è una manifestazione esplicita e chiara.

Cessazione dell’efficacia del precetto

Con l’occasione, ricordiamo che l’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l’esecuzione.

Se contro il precetto si propone opposizione, però, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere ex art 627 c.p.c. In caso di opposizione, inoltre, il creditore può decidere di non dare inizio all’esecuzione. La conseguenza dell’opposizione è dunque quella di determinare la sospensione, ma non l’interruzione: il termine riprende così a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza. Se poi l’opposizione è stata proposta in concomitanza con la sospensione feriale (cioè, il mese di agosto) allora non si avrà ulteriore sospensione, trattandosi di un termine sostanziale e non processuale.

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo: cos’è

Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è un atto con il quale il creditore dichiara di voler agire subito con l’esecuzione forzata: in questo caso, quindi, rispetto alla formula tradizionale del decreto ingiuntivo, viene meno il periodo di tempo di 40 giorni che viene concesso al debitore per procedere al saldo. 

Tuttavia, perché  la legge prevede che ci sia l’obbligo di notificare un atto di precetto prima di procedere con la procedura forzata, ci sono comunque 10 giorni di tempo per effettuare il pagamento e, solo dopo, se ciò non avviene, il creditore ha diritto ad agire forzatamente.

L’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, quindi, non ha davvero effetto immediato, ma permette di accorciare di molto i tempi del recupero credito. 

Sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo: quando avviene

Quando avviene la sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo? Il debitore ha comunque una possibilità di salvarsi dall’atto di precetto. Infatti, la sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo è prevista dall’art. 649 c.p.c. e può essere richiesta quando sussistano condizioni gravi che impediscono al debitore di ripagare le obbligazioni contratte. 

Solitamente, si tratta di un’istanza che viene presentata insieme agli atti di citazione per opporsi al decreto ingiuntivo. In questo modo, il giudice competente, che è già a conoscenza della situazione, potrà valutare il singolo caso e verificare che ci siano gravi condizioni che impediscono al debitore di restituire l’importo dovuto. 

É bene sapere che questa  valutazione si basa sulla discrezionalità del giudice, ma bisogna ricordare che non è possibile richiedere una totale revoca dell’esecuzione del decreto ingiuntivo. Questa procedura, quindi, permette solo di dilatare i tempi per effettuare il pagamento dei debiti. 

Per saperne di più ti invito a contattarmi a questi recapiti.

Condividi l'articolo

Torna in alto