Con l’entrata in vigore della L. 176/2020, che ha convertito in legge il Decreto Ristori (d.l. 137/2020), a partire dal 25 dicembre 2020 sono state introdotte delle importanti novità in rapporto a quanto già precedentemente previsto dalla l.n. 3/2012, ovvero alla Legge sul sovraindebitamento e – di conseguenza – alla procedura di esdebitamento.
Nello specifico, con l’articolo 4 ter del nuovo provvedimentoè stata introdotta una semplificazione per le procedure d’accesso ai consumatori applicabili alle procedure che risultavano pendenti, anche alla data di entrata in vigore della legge.
Ma cosa è cambiato esattamente? Quali sono le modifiche e novità per la procedura di esdebitazione? Scopriamolo insieme!
Procedura di esdebitamento: la nuova definizione di consumatore
La prima novità riguarda la definizione di consumatore, nell’ambito delle procedure di esdebitamento, più estesa, che va a sostituire l’articolo 6, comma 2 lettera b della legge 3/2012.
Secondo la nuova introduzione normativa, deve considerarsi consumatore:
la persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività artigiana, imprenditoriale, commerciale o professionale, svolta eventualmente, anche se socia di una società di persone che appartenga a quelle definite nel Titolo V ossia: s.n.c. (società a nome collettivo); s.a.p.a (società in accomandita per azioni); s.a.s.(società in accomandata semplice).
Questa modifica alla definizione di consumatore è molto importante, in quanto permette di includere nella procedura di esdebitazione anche le situazioni debitorie che si presentano più complesse.
Infatti, la novità introdotta dalla l.n. 176/2020 chiarisce che hanno accesso alla procedura anche i soci delle suddette società di persone, tenendo conto però che si potrà accedere solo come persona fisica e per scopi estranei a quelli dell’attività: imprenditoriale, commerciale, professionale o artigiana svolta.
Dunque, questa soluzione normativa, nega la possibilità a un socio illimitatamente responsabile l’accesso autonomo a una procedura per l’esdebitazione in riferimento ai debiti sociali.
Ma con il nuovo quadro normativo in cui rientra la L. 3/2012, si offre ora la possibilità alla persona fisica socia illimitatamente di una società di persone anche fallibile, di accedere e proporre un piano del consumatore oppure un accordo per la composizione della crisi con la quale definire la propria debitoria esclusivamente di natura personale.
I cambiamenti nella procedura di esdebitazione familiare
Una delle grandi novità nel campo della procedura di esdebitazione privati, come previsto dal nuovo articolo 7.bis. è data dalla possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento unica quando: sono conviventi o quando il debito ha un’origine comune.
Il comma 2 stabilisce come i membri della stessa famiglia siano intesi:
- Coniuge,
- Parenti entro il quarto grado,
- Affini entro il secondo grado,
- Conviventi di fatto e parti di un’unione civile.
La soluzione fornisce dunque alle famiglie la possibilità di accedere dunque, anche insieme alla procedura per il sovraindebitamento.
Cosa prevede la procedura di esdebitamento dopo le ultime novità
Un’altra novità è rappresentata dall’articolo 8del già citato provvedimento, nel quale è stato inserito il nuovo comma 1-bis che prevede che il piano del consumatore possa essere utilizzato anche per la ristrutturazione o falcidia dei debiti che derivano da:
- Cessione del quinto dello stipendio,
- Cessione del quinto della pensione,
- Cessione del TFR,
- Prestito su pegno.
In questo modo si offre la possibilità ai debitori di esdebitarsi e ai creditori di ottenere maggiori possibilità di soddisfazione del debito anche se solo in percentuale.
Valutazione dal OCC sul merito creditizio al momento della richiesta del prestito
L’articolo 9 comma 3-bisdel provvedimento prevede poi una modificazione alla proposta formulata dal consumatore nella procedura di esdebitamento e alla sua valutazione. Infatti, l’Organismo di Composizione della Crisi ha l’onere di verificare e indicare nella relazione se la banca o finanziaria abbia tenuto conto in modo corretto del merito creditizio del debitore.
Valutando con attenzione l’importo richiesto come rata e quello rimanente necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso in base al reddito realmente percepito dal richiedente. Questa modificazione è importante perché prevede anche un controllo sulle eventuali responsabilità da parte di banche e finanziarie nella situazione debitoria del richiedente il prestito.
Il nuovo articolo quindi opera una valutazione attenta sull’istituto di credito, al fine di comprendere se sussistevano le condizioni di solvibilità o se l’inadempimento potesse essere prevedibile in base alle condizioni economiche di partenza del richiedente.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Infine, ricordiamo anche che l’aggiunta dell’articolo 14 quaterdecies della legge rappresenta un’opportunità anche per il debitore incapiente.
Il debitore incapiente (ossia colui che ha fondi insufficienti a coprire le sue passività) ora può avere accesso alla procedura di esdebitazione, sé persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado d’offrire ai creditori nessuna utilità sia essa indiretta o diretta, nemmeno se si valuta la futura prospettiva.
Il debitore incapiente però deve restituire quanto dovuto entro quattro anni dal decreto del giudice in modo tale da soddisfare i creditori in una misura che non può essere inferiore al 10% del dovuto.
Il debitore dovrà presentare domanda per la procedura di esdebitamento mediante il supporto dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) alla quale sarà necessario allegare diversi documenti che comprovino lo status economico e una corretta individuazione dei creditori.
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