Molto spesso ci si domanda se il pignoramento Trattamento fine rapporto sia qualcosa di realmente possibile o meno.
Ebbene, purtroppo per chi sta rischiando il pignoramento TFR, la risposta è affermativa, anche se con qualche limitazione: il trattamento di fine rapporto (TFR per i dipendenti privati e TFS per quelli pubblici) può tuttavia essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori, privati e pubblici.
Il TFR è pignorabile perché rappresenta un credito liquido maturato dal lavoratore nel corso degli anni che viene poi corrisposto alla fine del periodo di lavoro, anche se non già disponibile.
Il TFR è pignorabile secondo la legge
L’articolo 543 del Codice di procedura civile prevede che il creditore possa aggredire i beni del debitore, anche se questi non rientrano ancora nelle sue disponibilità: per questo motivo, il pignoramento TFR è possibile, insieme a quello dello stipendio e a pignoramento della pensione.
A conferma di ciò si è aggiunto anche il parere della Cassazione, espresso con ordinanza n.19708/2018 della sesta sezione civile che ha evidenziato come il TFR sia dotato di una potenzialità satisfattiva futura che si traduce in un diritto liquido e sicuro quando il rapporto di lavoro termina.
Tuttavia, la legge prevede anche che, prima che il pignoramento TFR venga eseguito, sia inviata una comunicazione al debitore che deve rispettare certi requisiti formali. Inoltre, esistono anche dei limiti da rispettare, proprio come avviene per il pignoramento stipendio di cui abbiamo parlato a suo tempo.
Il limite del pignoramento Trattamento fine rapporto (TFR)
Come abbiamo visto, non ci sono dubbi che, seppur il trattamento di fine rapporto non sia ancora un bene disponibile del debitore, questo possa essere sottoposto a pignoramento.
È in tal senso molto importante sapere che il pignoramento TFR può avvenire solo quando questa somma sta per essere erogata, ovvero a fine rapporto di lavoro: se il lavoratore è andato in pensione o è avvenuto il licenziamento o se ha presentato le dimissioni. Solamente in questo momento il TFR avrà un importo certo, liquido e definito, e come tale potrà essere aggredito dal creditore.
I limiti per il pignoramento del TFR possono essere diversi se questo viene trattenuto direttamente dall’azienda o se viene accreditato in banca.
Esistono infatti dei limiti per il pignoramento TFR in azienda che prevedono un pignoramento non superiore al 20%, ovvero un quinto, del totale accantonato dal datore di lavoro. Sarà egli stesso che dovrà versare l’importo dovuto direttamente al creditore, mentre il restante l’80% sarà corrisposto al lavoratore.
Nel caso in cui il pignoramento trattamento fine rapporto sia effettuato direttamente dalla banca, perché l’importo viene accreditato su conto corrente, i limiti sono diversi. Infatti, se il TFR viene accreditato prima del pignoramento, sarà possibile agire solo sulla parte che eccede il triplo del valore dell’assegno sociale. Questo succede perché quando il TFR è accreditato sul conto corrente va a perdere la sua natura retributiva.
Diverso è invece se l’accredito del TFR avviene dopo la notifica del pignoramento Trattamento fine rapporto. Infatti, in questo caso, si potrà prelevare la somma per intero, stabilita preventivamente dal Giudice, per quanto riguarda i crediti alimentari, solo il 50% dell’importo se sussistono più cause creditorie, mentre il limite per il pignoramento TFR rimane a un quinto per tutte le altre tipologie di crediti.
Pignoramento Trattamento fine rapporto (TFR) in fondo pensione
Il pignoramento Trattamento fine rapporto non è possibile, invece, quando è rappresentato da un fondo pensione, tranne se si tratta di una forma di rendita o capitale e comunque non oltre un quinto.
In altri termini, le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili e, di conseguenza, i contributi personali e le quote del TFR non possono essere soggette né a pignoramento né a sequestro (e ciò vale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia in corso una cessione del quinto dello stipendio).
Ricordiamo invece che le prestazioni liquidate dai fondi pensione sia in rendita che in capitale sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni. L’importo pignorabile è dunque pari a un quinto del totale e lo stesso vale anche per le anticipazioni per spese sanitarie.
In caso di anticipazioni per cause diverse dalle spese sanitarie (si pensi all’acquisto della prima casa) e per i riscatti ante pensionamento (anche parziali) non c’è invece limitate alla cedibilità, alla sequestrabilità e alla pignorabilità.
Come avviene il pignoramento Trattamento fine rapporto
Così come per le procedure di pignoramento dello stipendio, il creditore deve procedere a inviare una notifica preventiva del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al debitore stabilendo un termine ultimo per effettuare il pagamento.
Trascorso questo limite, quindi, se il debito non viene onorato, l’atto di pignoramento, che deve contenere obbligatoriamente alcune informazioni come l’indicazione del credito e le somme dovute, potrà essere inoltrato e diventerà esecutivo. Scopri come difendere il tuo TFR dai debiti con il supporto dei professionisti di Specialista Debiti.