Fin quando un debito è stato contratto, ma non viene formalmente riconosciuto dal creditore, in pratica è come se questo non esistesse da un punto di vista giuridico.
La messa in mora del debitore ex art 1219 c.c avviene, invece, quando si ha contratto un debito e il creditore ha formalizzato l’esistenza dell’obbligazione.
Si tratta di uno strumento previsto all’ordinamento italiano che fa riferimento agli art. 1221 e 1223 c.c.: di fatto costituisce una intimidazione al pagamento del debito e, quindi, la messa in mora comporta anche l’interruzione del periodo di tempo valido per la prescrizione.
Messa in mora del debitore, come funziona
Secondo l’articolo l’art. 1219 e i seguenti del codice civile, la messa in mora del debitore comporta alcune condizioni. Infatti, secondo la messa in mora, chi ha contratto l’obbligazione e non l’ha ripagata nei tempi previsti dovrà provvedere al risarcimento del danno derivato dal mancato pagamento, comprensivo però anche di eventuali importi aggiuntivi dovuti alla perdita di guadagno che il creditore ha riscontrato a causa dell’inadempienza.
Inoltre, la difficoltà ad adempiere al debito comporta comunque il pagamento di una mora, anche se si dimostra di trovarsi in una condizione d’impossibilità. L’unica eccezione, in questo caso, che consente di non pagare la mora, si verifica solo nel caso in cui si riesca a provare che il debito sarebbe perito presso l’inadempiente.
Messa in mora creditore, come presentarla
La domanda di messa in mora ex art 1219 c.c., va presentata rispettando alcune modalità. Infatti, se si desidera procedere con questo strumento è consigliato affidarsi a un professionista esperto nella gestione dei debiti.
Il creditore, per intimare il debitore al pagamento del debito e della mora deve presentare una richiestascritta: si tratta di un documento che deve contenere alcuni indicazioni obbligatorie. Ad esempio, va indicato il titolo costituente la mora del debitore, come ad esempio un contratto tra due parti, deve essere fornita una sua descrizione così come va dettagliato anche il debito che deve essere risarcito.
Il termine di scadenza proposto per provvedere al saldo del debito non può essere inferiore a una settimana, partendo dalla data di ricezione della raccomandata con cui viene notificata la messa in mora del debitore.
Per evitare che la richiesta di messa in mora non venga ritenuta valida, è bene verificare che sia completa in tutte le sue parti e che contenga le informazioni giuste: inoltre, il creditore dovrà spedire la domanda al debitore utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) o inviando la richiesta tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. É bene sapere che, se la messa in mora del debitore viene spedita con la posta normale, questo documento non avrà validità giuridica e, quindi, lo strumento viene ritenuto nullo.
Diffida ad adempiere e messa in mora, quali sono le differenze
Oltre alla messa in mora debitore ex art 1219 c.c, un altro strumento che il creditore ha a disposizione per intimare il pagamento dell’obbligazione è la diffida ad adempiere. Anche in questo caso si è in presenza di un documento che ha una valenza giuridica e che rappresenta un obbligo di tipo contrattuale per il risarcimento del debito entro un termine stabilito.
Tuttavia, è bene conoscere le differenze tra questi due strumenti. Infatti, mentre la messa in mora del debitore consente al creditore di poter ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti, dopo la scadenza del termine per il pagamento, con la diffida ad adempiere, il creditore può sciogliere un eventuale contratto, sempre se sono trascorsi i termini e se tale volontà è stata esplicitata nella diffida ad adempire.
Quindi, la differenza sostanziale è che mentre con la messa in mora al debitore, il contratto continua a essere valido, l’obiettivo principale della diffida ad adempiere è far si che il creditore possa ottenere il risarcimento di quanto dovuto, anche se il contratto non è più in essere.