Se si è appena ricevuto un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento a causa di un debito non pagato (o altre motivazioni), ci sono diverse armi a disposizione del debitore, che potrebbe ad esempio ricorrere alla disposizione dell’art. 649 CPC.
Ma che cosa è l’art. 649 CPC? Perché può essere utile al debitore? E che cosa prevede il Codice di procedura civile in tal proposito?
Art. 649 CPC, sospensione provvisoria esecuzione
L’art. 649 CPC, rubricato Sospensione dell’esecuzione provvisoria, recita che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642”.
Ciò premesso, ci troviamo dinanzi a uno degli strumenti di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che sarebbe opportuno conoscere in modo più approfondito per poter comprendere in che modo questo ricorso potrebbe essere più o meno utile per difendere i propri interessi.
Quando proporre istanza di sospensione ex art. 649 CPC
In primo luogo, è bene condividere come la proposta dell’istanza di sospensione di cui all’art. 649 CPC possa essere proposta già negli atti di citazione con cui ci si oppone al decreto ingiuntivo, indirizzandola al giudice che è competente a conoscere dell’opposizione, in quanto si presuppone che il giudizio di opposizione si sia già instaurato.
Nel caso in cui invece l’opposizione è stata notificata la creditore e, dunque, non vi è stata ancora una designazione del giudice, l’istanza deve essere proposta direttamente al Presidente del tribunale.
Sospensione provvisoria esecuzione, quali sono i gravi motivi?
La norma in esame cita i “gravi motivi” come determinante della possibilità di ricorrere o meno a questo strumento di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Ebbene, la valutazione dei gravi motivi non si basa su un elenco predeterminato, bensì è rimessa interamente alla discrezionalità del giudice.
Naturalmente, nelle sue valutazioni il giudice dovrà comunque essere ispirato da alcuni principi cardine. Per esempio, i gravi motivi devono essere legati alla presenza di un pericolo di danno che può derivare all’opponente all’esecuzione del decreto o, magari, alla mancanza evidente di quelli che sono i presupposti richiesti dal Codice di procedura civile per l’emanazione del decreto ingiuntivo, o ancora la mancanza evidente dei requisiti che sono previsti per la concessione della provvisoria esecutività di cui si fa cenno all’art. 642 CPC.
La sentenza non è impugnabile
Se il giudice pronuncia la sospensione dell’esecuzione provvisoria, lo fa con un’ordinanza che non è né impugnabile né revocabile. Il provvedimento del giudice determina la sospensione dell’esecuzione forzata, impedendo che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa dunque proseguire.
La conseguenza di quanto sopra è che gli atti del processo esecutivo che sono realizzati in data successiva alla sospensione dell’esecuzione forzata sono impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 CPC.
Conclusioni
Le scorse righe ci sono state utili per poter condividere alcune riflessioni su uno strumento piuttosto importante rimesso nelle mani del debitore e dei suoi consulenti, quale quello del provvedimento di sospensione dell’esecuzione provvisoria.
È abbastanza palese come la previsione di cui all’art. 649 CPC sia stata prevista nel nostro ordinamento per permettere al debitore di poter avere un pratico strumento di rimedio contro una pronuncia provvisoriamente esecutiva del decreto, in favore dell’opponente.
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