Tra le ipotesi di concordato preventivo perseguibili, quello in continuità e liquidatorio costituiscono le principali fattispecie realizzabili, pur con finalità diverse. In questa guida ho voluto in particolar modo occuparmi del concordato preventivo liquidatorio, un istituto presente da lungo tempo all’interno del nostro ordinamento (era già in vigore con il Codice del Commercio del 1885) e in grado di condurre il patrimonio verso una intuibile sorte liquidativa. Ma in che termini? Quali sono le sue caratteristiche? Che cosa accade al patrimonio in caso di accesso a tale procedura?
Cos’è e come funziona il concordato liquidatorio
Per accedere al concordato preventivo liquidatorio il debitore deve accordarsi con i creditori assicurando il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare delle posizioni chirografarie mediante i flussi derivanti dalla liquidazione degli asset della propria azienda.
Con tale premessa, appare già evidente come il concordato preventivo liquidatorio abbia un funzionamento molto più semplice rispetto a quello in continuità, sebbene la previsione di un limite minimo (20%) e il soddisfacimento dei creditori solamente in termini monetari, possa renderlo per certi versi meno attraente rispetto a quanto desiderato da una o più parti.
È per questo motivo che generalmente i creditori guardano a questa strada come al percorso ultimo nel caso in cui il concordato preventivo in continuità non riesca a fornire i risultati desiderati.
Il concordato preventivo liquidatorio dopo il d.lgs. 83/2022
In materia di concordato liquidatorio e di effetti sul patrimonio del debitore, il d.lgs. 83/2022 è recentemente intervenuto in misura lieve, non operando una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza, ma sottolineando come la proposta di concordato con liquidazione del patrimonio debba prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile, rispetto alla liquidazione giudiziale, al momento della presentazione della domanda. Come abbiamo visto, la proposta deve inoltre assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati (degradati per incapienza) in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo.
Per quanto riguarda la definizione di risorse esterne, si considerano come tali quelle che vengono apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione in vantaggio dei creditori concorsuali.
Il concordato liquidatorio semplificato
Di fianco a questa opportunità, il legislatore ha affiancato il concordato liquidatorio semplificato, a cui accedere solamente all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali: pertanto, non sono richiesti i requisiti di cui sopra ed è stata prevista una procedura più snella che non prevede la fase di ammissione alla procedura o la votazione dei creditori.
Si presuppone infatti che già all’interno della composizione negoziata i creditori siano stati posti nella condizione di valutare le proposte del debitore e di esprimere il proprio parere in rapporto alle stesse, sotto la supervisione del professionista che all’interno della procedura deve garantire la regolarità del procedimento e vigilare sul compimento di atti che potrebbero pregiudicare gli interessi dei creditori.
Ricordo inoltre che nella procedura del concordato semplificato non è prevista la nomina di un commissario giudiziale, ferma restando la possibilità da parte del Tribunale di nominare un ausiliario che possa assisterlo nelle sue valutazioni. È pur vero che rispetto alla procedura ordinaria del concordato liquidatorio sono previste altre disposizioni che potrebbero in qualche modo compensare la semplificazione di cui sopra, come ad esempio un controllo puntuale del Tribunale in sede di omologa: il giudice dovrà infatti valutare sia la regolarità del procedimento sia la fattibilità del piano, assicurando inoltre che ogni creditore non subisca pregiudizi rispetto all’alternativa fallimentare e riceva una qualsiasi utilità, anche non in denaro.
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