Debiti portabili: definizione e differenze con i debiti chiedibili

Nella ricca categorizzazione dei debiti, ve ne è una meno conosciuta ma non certo priva di riflessi per il debitore: si tratta di quella tra i debiti portabili e i debiti chiedibili.

Quali sono le differenze tra le due diverse fattispecie di obbligazione? Per quale motivo, al fine di evitare ogni possibile pregiudizio, il debitore farebbe meglio a diventare consapevole del differenziale tra i due termini?

Debiti portabili e chiedibili, cosa dice la legge

Per prima cosa, è utile risalire alla fonte di legge, quell’art. 1182 c.c., rubricato Luogo dell’adempimento, che stabilisce che se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi, non e può desumersi dalla natura della prestazione, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • l’obbligo di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuto nel luogo in cui si trova la cosa quando è sorta l’obbligazione;
  • l’obbligo di consegnare una somma di denaro deve essere adempiuto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Nel caso in cui questo domicilio sia diverso da quello che il creditore aveva quando è nato il debitore, e ciò rende più gravoso l’adempimento, allora il debitore – previa dichiarazione del creditore – ha diritto a eseguire il pagamento al proprio domicilio.

In tutti gli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

L’importanza della definizione del debito pagabile

In sintesi, la distinzione ci permette di capitare che i debiti portabili devono esser adempiuti nel domicilio del debitore, mentre in tutti gli altri casi i debiti sono chiedibili e devono essere adempiuti al domicilio del debitore.

Le conseguenze sono ben evidenti, considerato che la distinzione tra debiti portabili e debiti chiedibili ha impatto sia sull’individuazione del foro competente per territorio sia sulla messa in mora al momento della scadenza del termine di adempimento, che è automatica solamente per i debiti portabili.

Quali sono i debiti portabili

Considerato che il legislatore non dice alcunché sulla definizione di debito portabile, per comprendere di cosa si tratti bisogna ricorrere alla giurisprudenza che negli anni si è sviluppata in materia, secondo cui sono portabili i solamente i debiti che hanno per oggetto una somma di denaro che risulta da titolo convenzionale o giudiziale, o un importo che possa ricavarsi sulla base di criteri non discrezionali che risultano dallo stesso titolo.

Per una parte minoritaria della giurisprudenza, inoltre, sono portabili anche i debiti che hanno ad oggetto una somma di denaro che viene unilateralmente determinata dal creditore.

Considerata l’insorgenza di questo contrasto, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016, hanno ribadito la validità dell’orientamento maggioritario e tradizionale, affermando dunque che i debiti portabili sono quelli liquidi in senso stretto. Un orientamento che è certamente preferibile per raggiungere l’obiettivo della migliore tutela del debitore, nonché ancorato a un criterio più oggettivo di portabilità.

Il principio di diritto che è stato formulato è il seguente:

le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182 comma 3 c.c. sono, agli effetti della mora ex re (art. 1219 comma 2 n. 3 c.c.) e della determinazione del forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.), esclusivamente quelle liquide, delle quali il titolo determini l’ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità siano accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto disposto dall’art. 38 ultimo comma c.p.c.

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