L’ingiunzione di pagamento, atto ingiuntivo o decreto ingiuntivo, è un provvedimento che viene stabilito da parte del giudice, il quale consente a inviare una richiesta attraverso il quale il debitore viene sollecitato al saldo del debito in una specifica scadenza preposta.
Ingiunzione di pagamento: come funziona
L’ingiunzione per il pagamento dev’essere consegnata al debitore per mezzo ufficiale giudiziario su ordine del tribunale, generalmente tramite legale, entro 60 giorni a partire dalla sua emanazione. Superato il termine, il provvedimento decade.
Spesso chi riceve un’ingiunzione di pagamento non sa in che modo comportarsi e reagire in modo errato. Ad esempio, non tutti sanno che se si rifiuta la consegna del decreto si fa una cosa sostanzialmente inutile, dal momento che questo sarà depositato e poi nuovamente inviato al debitore tramite raccomandata, non interrompendo certamente i termini della comunicazione.
Ma scopriamo di più sull’ingiunzione di pagamento tempi, e su come si può ottenere una sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo.
Cosa si intende per ingiunzione di pagamento?
L’ingiunzione o atto di pignoramento per il pagamento è un procedimento previsto dall’art. 633 del Codice di procedura civile, attivato dal creditore che intende recuperare il credito vantato nei confronti di un debitore specifico.
L’articolo 633 del Codice di procedura civile afferma infatti che su domanda di un creditore di una specifica somma liquida di denaro o determinata quantità di beni fungibili, chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile, il giudice competente pronuncia un’ingiunzione di consegna o di pagamento.
Naturalmente, la decisione legata all’emissione dell’ingiunzione di pagamento viene assunta dal giudice dopo richiesta fatta da parte dell’interessato. Il provvedimento emesso dal giudice prende dunque il nome di decreto ingiuntivo e implica un ordine a procedere formalmente con la consegna al creditore di quanto dovuto.
Per ottenere il via libera dal giudice al decreto ingiuntivo, il creditore deve produrre delle prove dell’esistenza del suo credito, come un contratto, una scrittura privata, una fattura o un titolo di pagamento.
Esecuzione e sospensione provvisoria del debito
L’esecuzione provvisoria è possibile secondo quanto disciplinato con l’art. 642 del Codice di procedura civile, secondo cui il giudice può concedere l’esecuzione immediata del credito se questo si basa su assegni, cambiali, scrittura privata autenticata, atto pubblico. In altri termini, in alcune circostanze il creditore può ottenere l’ingiunzione di pagamento e agire in modo immediato verso il pignoramento, senza attendere i termini ordinariamente previsti per l’opposizione.
La controparte comunque ha sempre modo di potersi opporre alla sospensione dei termini, richiedendo la sospensione provvisoria del debito, una procedura che può essere attivata da parte del debitore con il supporto di un avvocato, al fine di riuscire a ottenere un fermo dell’esecuzione e consentire una revisione della richiesta, generalmente finalizzata a rinviare il pignoramento.
Quali sono le principali alternative per un debitore?
Se si è ricevuto un atto con ingiunzione di pagamento è possibile chiedere supporto a professionisti del debito, come noi di Specialista Debiti. Ci sono infatti alcune alternative alle quali il debitore può appellarsi per riuscire a pagare o meno il debito contratto con il creditore.
Proviamo a vedere rapidamente quali sono le principali alternative che si possono vagliare quando si riceve un atto di ingiunzione di pagamento, ricordando fin da questa premessa che spesso la tempestività è tutto, e che è bene non indugiare con la richiesta di una consulenza specifica nel momento in cui si riceve un’ingiunzione di pagamento.
Accettazione e saldo di quanto dovuto al creditore
La prima strada è quella dell’accettazione e saldo di quanto dovuto al creditore comprese le voci per interessi e le spese legali. Con il supporto di un avvocato, invece di saldare tutto insieme, sarà possibile domandare una rateizzazione del debito, sottostante alla relativa accettazione del creditore.
Non pagare
In secondo luogo, si può rifiutare il pagamento. In questo caso, però, se entro 40 giorni (10 giorni in caso di decreto immediatamente ingiuntivo) non ci si oppone al debito, il decreto diventa definitivo e il creditore può agire con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, procedendo così con il pignoramento dei beni immobili e mobili fino alla concorrenza del credito.
Opposizione
Infine, è possibile intraprendere un percorso di giudizio ordinario dinanzi al tribunale che ha decretato l’emissione dell’ingiunzione. Attenzione, però: non bisogna fare opposizione con il solo scopo di prendere tempo e allungare la procedura, ma bisognerà proporre opposizione solo ed esclusivamente se – al termine di una valutazione con i nostri consulenti – vi siano delle concrete possibilità di vincere il relativo giudizio.
Il procedimento dev’essere avviato nei termini di decorrenza e si devono presentare i documenti che provino l’inesistenza del debito o altre cause che potrebbero decretare la fondatezza dell’opposizione. Nel caso in cui il giudice non sia concorde nel ritenere fondata l’opposizione, potrebbe dichiarare l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva e, come sopra abbiamo visto, autorizzare il creditore al pignoramento anche durante la causa.
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