Come forse sai già se hai letto gli altri nostri approfondimenti dedicati alla legge 3 2012, questo provvedimento consente ai soggetti che ne hanno diritto di poter accedere a diverse strade di risoluzione della propria crisi del debito. Ma sai a chi rivolgerti per usufruire di queste opportunità?
Legge 3 2012: a chi rivolgersi per uscire dalla crisi da debito
La legge 3 2012 sovraindebitamento è un provvedimento che il legislatore ha elaborato per permettere a cittadini e imprese di poter disporre di una serie di strumenti con cui poter riequilibrare la propria situazione economico finanziaria mediante accordi con i creditori, piani omologati o liquidazioni del proprio patrimonio.
Le buone notizie non sono però finite qui, perché la normativa permette che ci si possa rivolgere direttamente all’Organismo di composizione della crisi o – come consigliamo – ricorrere alla figura di un professionista esperto e competente che possa supportare l’interessato in tutte le fasi della procedura, fino all’omologazione dell’accordo.
Una presenza, quella dell’agenzia specializzata nella risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, che risulterà fondamentale non solamente per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per poter rispettare gli stepprevisti dalla legge, quanto anche – e soprattutto – per negoziare le migliori condizioni.
Legge 3 2012: Organismo di composizione della crisi e non solo
Per comprendere quali possano essere le parti coinvolgibili a supporto del debitore e delle sue finalità è sicuramente utile ricordare che nelle procedure di cui alla legge 3 2012, il debitore deve essere assistito da un Organismo di composizione della crisi scelto fra quelli che sono inclusi in un elenco ufficiale predisposto dal Ministero della giustizia.
È pur vero che la già rammentata legge 3 2012, all’articolo 15, stabilisce che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli Organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da un professionista, o di una società tra professionisti, che abbia i requisiti di cui all’articolo 28 della legge fallimentare, intendendo per tali tutti coloro i quali, notai e non solo, possono svolgere le funzioni di curatore, come:
- avvocati,
- commercialisti,
- ragionieri,
- studi professionali o società tra professionisti i cui soci ricadano nelle ipotesi di cui sopra,
- coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, con adeguate capacità imprenditoriali, purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di fallimento.
Come richiedere maggiori informazioni
Fin qui, una breve panoramica che ci ha permesso di riassumere quali possano essere le parti coinvolte nel ricorso alle possibilità della legge 3 2012. Abbiamo dunque visto che un ruolo centrale nella procedura è svolto dall’Organismo di composizione della crisi, e che i passi che bisogna compiere per arrivare alla definizione di un accordo risolutivo della propria criticità da sovraindebitamento sono numerosi e piuttosto delicati.
Proprio per questo motivo non possiamo che consigliare a tutti i nostri lettori la necessità di ricorrere all’attento supporto consulenziale di un esperto in materia, che possa accompagnare il debitore non solamente nelle fasi in cui sarà necessario formalizzare la proposta di accordo e la richiesta di omologazione, quanto anche e soprattutto in tutti i momenti preliminari che saranno utili per strutturare una proposta ricevibile, che possa essere in grado di risollevare le condizioni economico finanziarie del debitore.
Se vuoi saperne di più sulle procedure introdotte dalla legge 3 2012 nel nostro ordinamento, e desideri comprendere come possiamo darti una mano nella strutturazione di un percorso sostenibile e conveniente di uscita dalla tua situazione di crisi, ti invitiamo a contattarci usando i recapiti che trovi in fondo a ogni pagina del nostro sito: effettueremo con te una prima analisi gratuita per capire come possiamo supportare i tuoi desideri di maggiore serenità!