L’articolo 6 della L. 3/2012 prevede al fine di porre rimedio a specifiche situazioni di sovraindebitamento, che non sono soggette o assoggettabili a procedure concorsuali, di concludere un accordo con i creditori mediante la Legge 3 2012 procedura.
La procedura di composizione della crisi disciplinata da questa legge, permette la presentazione di un piano che sia fondato sulle previsioni e con il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Quali sono i presupposti oggettivi e soggettivi per la Legge 3 2012 Procedura
Il secondo comma dell’articolo 6 che delinea la procedura di esdebitamento Legge 3/2012, e definisce in primo piano due presupposti: oggettivi e soggettivi.
I presupposti oggettivi definiscono che: sono ammessi alla procedura tutti quei soggetti individuati all’interno della Legge 3 del 2012, che non sono né soggetti né assoggettabili a delle procedure concorsuali.
Questo vuol dire che possono accedere alla procedure: persone fisiche e giuridiche (liberi professionisti, lavoratori autonomi, artisti) e le società professionali (Ex L. 183/2011). Sono inclusi anche: imprenditori non commerciali, coloro che hanno cessato l’attività da più di un anno, enti privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, Onlus, start up innovative e imprenditori agricoli (art. 7 L. 3 2012).
I presupposti soggettivi della procedura definiscono invece che: il sovraindebitamento come definito dall’articolo 6 dev’essere una situazione di squilibrio perdurante tra obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile a farne fronte, determinando difficoltà reali nell’adempiere al pagamento del debito.
Come funziona l’iter procedura di sdebitamento legge 3 2012
Esiste un iter procedurale specifico per chi vuole avvalersi della legge 3/12 per riuscire ad uscire dalla situazione debitoria e soddisfare almeno in parte le richieste dei creditori.
Accordo di ristrutturazione del debito
Come regolato dall’articolo 8 il primo passo è la proposta di un piano del consumatore o accordo che preveda:
- Ristrutturazione del debito
- Soddisfazione dei crediti anche attraverso la cessione di entrate future. Nel caso in cui redditi e beni non permettano di garantire la fattibilità di un accordo la proposta dovrà essere sottoscritta da parte di uno o più terzi che consentano anche in garanzia di assicurarne la reale attuabilità.
All’interno della proposta d’accordo, come previsto dalle legge 3 del 2012 procedura, bisogna indicare tutte le eventuali limitazioni d’accesso al credito a consumo, uso di strumenti di pagamento, sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi.
Nomina del gestore della crisi: OCC
Il secondo passo della procedura, è la nomina dell’OCC ossia di un soggetto che sia iscritto in un registro apposito (come previsto dall’articolo 15 c.2) come gestore della crisi.
L’OCC prevede a svolgere: verifiche preliminari con il debitore per verificare l’ammissibilità alla procedura come previsto dall’articolo 6 e 7; nomina giudiziale (Avvocato, Commercialista o Notaio) attendendo l’accettazione della carica come indicato dal G.D. nel provvedimento.
Una volta effettuata la nomina la legge 3 2012 procedura prevede un procedimento che si suddivide in ulteriori sei fasi.
Le sei fasi di procedura della Legge 3/2012
Il primo passo della procedura come previsto dall’articolo 8 è il deposito della domanda e proposta di accordo la presentazione di un piano che delinei:
- Indicazione somme dovute e creditori
- Elenco dei beni del creditore
- Elenco atti di disposizione
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- Attestazione di fattibilità del piano
- Spese necessaria a sostenere debitore e famiglia
- Attestazione del nucleo famigliare
- Certificato stato di famiglia
Dopo il deposito della domanda si procede con:
- Fase di apertura della procedura
- Raccolta delle adesioni dei singoli creditori
- Omologazione che avverrà da parte del Tribunale
- Esecuzione dell’accordo
- Adempimenti finali
Dopo che il debitore deposita il piano presso il tribunale presso il quale ha la residenza, o sede principale in qualità di personalità giuridica, dovrà attendere il decorso dell’iter come previsto dall’articolo 10. In caso d’assegnazione del termine, la domanda si considera depositata al momento di deposito delle integrazioni o procedure di sovraindebitamento.
Al termine di questa procedura, se tutto va bene, il debitore sarà riuscito a giungere a un accordo con i vari creditori, che gli permetterà di chiudere tutte le pendenze ripagando quanto possibile in base alle sue reali possibilità.
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