La messa in mora debitore è uno strumento mediante il quale si attribuisce valore giuridico al ritardo nei pagamenti: nella sostanza, la lettera di messa in mora è la comunicazione che consente di avviare la procedura di recupero dei crediti, finalizzata a soddisfare le pretese del creditore.
Ma che cosa prevede la messa in mora del debitore ex art 1219 c.c.? E che cosa succede dopo l’invio della lettera con la diffida ad adempiere e messa in mora?
La messa in mora nel Codice civile
La prima cosa che vogliamo condividere in queste righe è che la messa in mora è disciplinata rigidamente dal Codice civile, che dall’articolo 1219 stabilisce il funzionamento di tale strumento e le sue conseguenze.
In particolare, il legislatore afferma in tale sede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Chiarisce altresì che la costituzione in mora non è necessaria se:
- il debito deriva da un fatto illecito
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione
- i termini sono scaduti, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Ancora, sempre in merito alla definizione giuridica messa in mora del debitore, il legislatore stabilisce che se il termine scade dopo la morte del debitore gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritti e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Insomma, affinché il debitore sia messo in mora devono sussistere tre requisiti:
- la presenza di un ritardo in merito a un adempimento o a un’obbligazione
- l’imputabilità del ritardo al soggetto debitore
- l’intimazione per iscritto.
Cosa accade dopo la messa in mora
La messa in mora produce una serie di conseguenze giuridiche previste dagli artt. 1221 – 1223 del Codice civile, determinando innanzitutto l’interruzione del decorso della prescrizione. In particolare, l’art. 1223 c.c. prevede che il debitore sia tenuto a risarcire eventuali danni che derivano da un suo inadempimento, sia in termini di perdita subita dal creditore che di mancato guadagno.
Sempre in tal merito, il legislatore sancisce che il debitore in mora non è liberato dal suo debito per la sopravvenuta impossibilità della prestazione che deriva da una causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
A tali conseguenze se ne aggiunge un’altra, che si verifica nel caso in cui la messa in mora fosse legata a un’obbligazione riguardante una somma di denaro: in questa ipotesi ci sarebbe infatti anche l’applicazione degli interessi di debito.
Cosa contiene la lettera di messa in mora
La messa in mora deve avvenire per iscritto, con una lettera inviata al debitore. Al suo interno deve trovare necessario spazio:
- la descrizione dettagliata del motivo in riferimento al quale si ha intenzione di costituire in mora il debitore
- l’inadempimento che il debitore non ha rispettato
- il riferimento agli artt. 1219 e ss. del Codice Civile
- la specificazione del termine entro cui il debitore è tenuto a pagare i suoi debiti.
La lettera di messa in mora dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in maniera tale da poter disporre di una prova certa di ricezione. Ne deriva che la messa in mora senza raccomandata, spedita con posta ordinaria, non ha alcuna validità sotto il profilo giuridico. Per quanto intuibile, l’invio della messa in mora mediante posta elettronica certificata è equiparata a quella della raccomandata.
Considerate le conseguenze che possono scaturire dalla ricezione della lettera di messa in mora, consigliamo tutti coloro i quali fossero interessati a saperne di più a richiedere una consulenza debiti specifica, domandando un primo appuntamento conoscitivo attraverso i recapiti qui indicati.