Si può fare opposizione al pignoramento presso terzi? Sicuramente quando si riceve una notifica di pignoramento presso terzi la prima reazione è lo spavento, in quanto vengono riscossi i debiti in modo coattivo da parte del creditore attraverso un pignoramento di beni quali: stipendio, pensione, conto corrente o beni immobiliari e mobiliari.
In alcuni casi però: si è possibile fare un’opposizione al pignoramento presso terzi! Ora vediamo insieme come e quali sono i casi in cui si può richiedere questa procedura che blocca l’esecuzione del provvedimento.
Opposizione al pignoramento presso terzi: come funziona?
L’opposizione al pignoramento presso terzi è un rimedio che permette al debitore di far valere l’infondatezza delle specifiche pretese mosse da parte del creditore oppure di dimostrare che sussista una illegittimità degli atti compiuti.
Per l’opposizione al pignoramento ci sono diverse soluzioni che si possono adottare se si ritiene che il creditore non ha alcun diritto a procedere oppure che stia agendo in modo illegittimo.
I soggetti possono procedere all’opposizione del pignoramento presso terzi mediante: opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi oppure di terzo all’esecuzione.
L’opposizione alla esecuzione del pignoramento
Il debitore in caso di pignoramento presso terzi può svolgere l’opposizione al pignoramento mediante l’opposizione all’esecuzione come previsto dall’ex articolo 615 del c.p.c. In questo caso si può esperire tale soluzione nel caso in cui si possa contestare al creditore il diritto di procedere al pignoramento. Ad esempio: quando il debito è prescritto, o quando i beni sono impignorabili come può essere una pensione di invalidità. L’opposizione può essere svolta in questo caso prima dell’esecuzione del pignoramento.
Ex Art. 617 c.p.c. opposizione ad atti esecutivi
Come previsto dall’ex art. 617 c.p.c. è possibile fare anche un’opposizione agli atti esecutivi. Questa permette di far valere degli eventuali vizi della legittimità degli atti che vengono compiuti da parte del creditore al momento dell’attivazione di una procedura di espropriazione. In questo caso si deve attuare l’opposizione entro 20 giorni dalla data in cui si compie l’atto o da quella nel quale in debitore ne ha conoscenza. In questo caso, è possibile che l’opposizione venga mossa da parte del terzo che è in possesso dei beni del debitore.
Opposizione da parte del terzo all’esecuzione
Come abbiamo visto è possibile anche che un altro soggetto sia il proprietario reale dei beni pignorati o sia lui ad averne il diritto reale. In questo caso è possibile procedere con l’opposizione da parte del terzo all’esecuzione.
Pignoramento presso terzi Equitalia: come opporsi?
A differenza del pignoramento che può essere attuato da altri creditori quello presso terzi di Equitalia prende il nome di pignoramento diretto. Dunque, il pignoramento presso terzi Equitalia viene notificato direttamente al debitore ed eseguito entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ma come opporsi all’atto di pignoramento diretto.
L’opposizione all’esecuzione e atti esecutivi sono possibili ma soggette ai limiti previsti dall’articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica. Dunque è possibile opporsi in caso di pignorabilità dei beni, ad esempio nel caso venga effettuato il pignoramento della prima casa del debitore.
Oppure in caso di pignoramento che ecceda i limiti stabiliti da parte dell’articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73. Infine, ci si può opporre in caso di vizi nella procedura come ad esempio un errata notificazione del titolo esecutivo.
Non sono ammesse invece: le opposizioni che vengono regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, ad eccezion fatta per la pignorabilità dei beni.
Le opposizioni regolare dall’articolo 617 del codice di procedura civile non sono ammesse a meno che non vi sia una irregolarità nella forma di notificazione dell’atto.
Dunque è possibile opporsi nel caso in cui ci siano: violazioni ai limiti imposti per il pignoramento presso terzi, omissione dell’avviso come richiesto dall’ex articolo 50 del DPR numero 602/73 o in caso di mancato rispetto del termine pari a 60 giorni previsto dalla cartella esecutiva.