Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale attraverso il quale il Tribunale obbliga al debitore il pagamento di un determinato importo. In realtà, quest’ultimo, se non ritiene opportuno effettuare il pagamento, può comunque opporsi al decreto ingiuntivo.
Infatti, dalla data di notifica ci sono 40 giorni per richiedere l’opposizione: oltre tale termine, però, il decreto diventa definitivo e quindi non può poi essere più revocato. Che cosa succede se vengo superati i termini?
Opposizione Tardiva a decreto ingiuntivo: come funziona
Ovviamente, può sempre accadere che il debitore, per cause che sono indipendenti dalla sua responsabilità, non riescano a effettuare l’opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Ecco perché, in questi casi, la normativa prevede anche l “opposizione tardiva” che può essere richiesta quando il debitore affermi di non essere venuto a conoscenza del decreto a causa di una notifica non regolare, per caso fortuito o per motivi di forza maggiore.
L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è disciplinata dall’articolo 650 del codice di procedura civile ed è una procedura a carattere eccezionale perché va a contrastare un atto che è diventato definitivo per decorrenza dei termini di legge.
L’articolo 650 del codice civile afferma:
“L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
L’opposizione al decreto ingiuntivo in formula tardiva può essere presentata comunque entro 10 giorni dal primo atto dell’esecuzione. Una volta che l’opposizione tardiva viene incardinata, viene iniziato il procedimento a giudizio ordinario.
Ovviamente, il debitore, per ottenere il buone sito dell’opposizione al decreto ingiuntivo deve dimostrare che il credito non è in realtà a lui dovuto e bisogna far si che siano evidenti le condizioni che rendono possibile questo procedimento.
L‘opposizione a decreto ingiuntivo può essere considerato sia un rimedio di tipo impugnatorio, sia un processo di cognizione ordinario di primo grado. L’opposizione al decreto ingiuntivo propone con atto di citazione e va indirizzato allo stesso ufficio giudiziario adito per l’ingiunzione.
L’onere della prova che stabilisce appunto se il debitore deve effettivamente pagare le somme stabilite è ripartito tra le parti.
L’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo
Secondo l‘art. 653 del codice di procedura civile , quando si avvia un procedimento di opposizione e a un decreto ingiuntivo ci si trova di fronte a tre ipotesi che possono essere valutate dal Giudice competente.
Infatti, il Giudice può decidere di rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato o con il rigetto totale, può emettere un’ordinanza che estingue il processo relativo all’efficacia esecutiva del decreto, ma può anche decide di accogliere solo in parte l’opposizione.
Tuttavia, nei casi in cui intervenga una conciliazione ex articolo 652 del codice di procedura civile, si perviene a un accordo tra le parti, ovvero tra debitore e creditore e, quindi, il giudice può ridurre la somma dovuta dal debitore, ma conferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta, oppure può evitare che il decreto diventi esecutivo.
Opposizione decreto ingiuntivo, come viene notificata
L’atto di citazione per l’opposizione al decreto ingiuntivo va notificato alla controparte, direttamente all’interessato o al suo avvocato. La notifica potrà essere consegnata sia a mezzo ufficiale giudiziario o tramite pec (posta elettronica certificata), oppure direttamente presso l’avvocato.
L’’ufficiale giudiziario provvede alla notifica a mano e provvede poi a comunicare quest’operazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il d.i. dell’avvenuta opposizione, mentre se la comunicazione arriva all’avvocato difensore sarà lui stesso a comunicare la notifica a mezzo pec.
Solitamente, è colui che si oppone al decreto ingiuntivo a inviare la notifica. Hai bisogno di un aiuto debiti? Contattaci!