Se si sono contratti dei debiti in Italia, ma si è trasferita la residenza all’estero (o la si aveva già nel momento in cui erano state originariamente contratte le passività), ci si può lecitamente domandare se i creditori possano o meno agire con un pignoramento all’estero.
Insomma, i pignoramenti dei soldi sul conto corrente o dei propri beni sono certamente un’opzione che il creditore ha tra le mani e a cui ricorre spesso e volentieri, ma cosa succede se si risiede fuori dal nostro Paese? Sono possibili i pignoramenti all’estero? L’Agente della riscossione può procedere al pignoramento conto corrente all’estero?
Cominciamo subito con il chiarire che, in realtà, il creditore può avviare un’esecuzione di pignoramento di tipo immobiliare o mobiliare anche su beni che sono situati all’estero, sebbene questa sia una procedura sicuramente più costosa e complessa. Come funziona?
Beni in Italia e residenza all’estero: come può agire il creditore?
Cominciamo dall’ipotesi più semplice. Se il debitore si trova in un altro Paese ma i suoi beni sono situati in Italia, il trasferimento del debitore in un altro Paese non comporta difficoltà particolari in quanto l’esecuzione avviene direttamente in Italia seguendo le relative leggi. In questo caso, l’unica arma a favore del debitore è quella dell’opposizione al pignoramento.
C’è comunque una peculiarità che dobbiamo sottolineare in questi casi: il fatto che la notifica dell’atto di pignoramento dev’essere eseguita presso il domicilio eletto del debitore. Se il debitore è un cittadino estero, l’attività di pignoramento viene regolata dall’apposito Regolamento 1393/2007. Se però ci si trova al di fuori dei confini dell’Unione Europea, si dovranno seguire le convenzioni sottoscritte dai singoli Stati.
In che modo si possono pignorare i beni all’estero?
Il primo passo per riuscire a pignorare i beni all’estero di un debitore è, evidentemente, quello di munirsi di un titolo esecutivo: solo in questo modo si può infatti provare in modo incontrovertibile l’esistenza di un diritto di credito. Nel caso di pignoramento in uno Stato estero l’atto di pignoramento ha bisogno di essere convalidato anche da un giudice straniero.
Diversi accordi e norme a livello internazionale sono intervenute per riuscire ad agevolare il giusto riconoscimento degli atti giudiziari, con una procedura agevolata e più snella nel momento in cui i beni si trovano all’interno dei confini dell’Unione Europea.
Se infatti il bene su cui si intende esercitare il pignoramento si trova in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, è possibile l’attivazione di un procedimento europeo per l’ingiunzione di pagamento che è finalizzato all’ottenimento di un titolo esecutivo che può essere riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione: si tratta di un procedimento giudiziario che si può usare per tutte quelle controversie che hanno una natura commerciale o civile e che permette di semplificare il procedimento e renderlo più veloce.
Pignoramento all’estero: si possono pignorare i conti correnti stranieri
Ma i conti correnti stranieri possono essere pignorati?Si possono eseguire i pignoramenti all’estero? Anche in questo caso, la risposta è positiva, sebbene sia necessario scoprire o avere il legittimo sospetto che il debitore abbia un conto corrente aperto presso uno specifico istituto estero.
Ciò premesso, e ponendoci nei panni del debitore che si trovi a doversi difendersi da un atto di pignoramento, ricordo che la cosa migliore da fare è chiedere tempestivamente il supporto di un esperto del settore che possa valutare se sia possibile procedere all’opposizione al pignoramento e quali strumenti attivare per difendere i diritti del debitore. Qualunque sia il problema debitorio che ti affligge, non aspettare! Fatti aiutare dagli specialisti e contatta qui Specialista Debiti.