Il pignoramento presso terzi Equitalia è una procedura che include un ordine di pagamento che l’Agente della Riscossione (appunto, ex Equitalia) rivolge a un terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, senza passare mediante la citazione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
La procedura del pignoramento presso terzi di Equitalia può essere eseguita per ogni tipo di credito pignorabile, come ad esempio avviene per le giacenze sui conti correnti bancari o per i crediti commerciali del debitore. Ma come funziona?
Che cos’è il pignoramento presso terzi Equitalia
La prima cosa che dobbiamo fare per comprendere come funziona il pignoramento presso terzi di Equitalia è cercare di delimitare il perimetro di tale evento. Come riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, questo tipo di pignoramento prevede che sia un terzo a versare direttamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, diventa creditore del terzo.
Insomma, mediante tale procedura regolamentata dal D.P.R 602/1973, all’articolo 72-bis, Equitalia può procedere alla riscossione coattiva se è scaduto il termine ultimo di estinzione del debito.
I limiti per il pignoramento di stipendi e pensioni
Negli anni sono stati introdotti dei limiti per il pignoramento di stipendi e pensioni, con regole generali che valgono anche nei confronti del comportamento di Equitalia.
Si ricorda per esempio come l’articolo 3 della legge 16/2012 ha introdotto nuovi limiti per il pignoramento Equitalia presso terzi, in particolar modo fissando a un quinto il tetto massimo per accrediti superiori ai 5000 euro. In questo modo, la procedura di pignoramento presso terzi Equitalia è stata equiparata a quella che viene effettuata tra privati.
Quindi, se il pignoramento presso terzi Equitalia riguarda lo stipendio o un’altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, l’Agente della Riscossione non può eccedere i confini che gli sono imposti dal legislatore. Anche se di uno abbiamo già parlato, cerchiamo di riassumere quali sono gli altri in questo breve elenco:
- Stipendio fino a 2.500 euro -> la quota pignorabile non può superare 1/10;
- Stipendio tra 2.500 e 5.000 euro -> la quota pignorabile non può superare 1/7;
- Come abbiamo visto, per stipendio sopra i 5.000 euro, la quota massima pignorabile è 1/5.
Pignoramento presso terzi da Equitalia: la procedura
Il procedimento per un pignoramento presso terzi viene notificato al debitore con un atto che arriva solo dopo che è già stato inviato sia il titolo esecutivo, sia il precetto. Si tratta di documenti attraverso i quali viene notificato il debito e si invita alla sua estinzione.
Solitamente, l’avviso che si riceve ha una busta verde, il colore utilizzato per gli atti giudiziari. Rispetto alle altre formule di pignoramento, il pignoramento presso terzi Equitalia prevede però che la notifica sia inviata anche al terzo, come ad esempio al datore di lavoro o alla banca presso cui viene accreditata la pensione. Costui è tenuto a rispondere via PEC o raccomandata A/R entro 10 giorni dalla notifica, indicando tutte le informazioni richieste in questo caso, come:
- Somme o beni del debitore in suo possesso,
- Data prevista per l’esecuzione del pagamento,
- Sequestri precedenti, cessioni eseguite che eventualmente sono state già notificate e accettate.
Inoltre, è bene sapere che, nella maggior parte dei casi, i pignoramenti verso terzi eseguiti da Equitalia seguono una procedura particolare e velocizzata.
A differenza del pignoramento ordinario per i privati, infatti, nel caso del pignoramento di Equitalia non sarà presentarsi dinanzi a un giudice per l’udienza di assegnazione delle somme: tutto avverrà infatti in via automatica e amministrativa.
Il termine ultimo per eseguire il versamento è pari a 60 giorni dalla notifica del pignoramento. Se il terzo non dovesse ottemperare all’ordine di Equitalia, la conseguenza è che il versamento verrà attivato attraverso l’ordinaria procedura dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Soluzioni per evitare il pignoramento presso terzi Equitalia
Per opporsi al pignoramento presso terzi Equitalia bisogna attendere che la notifica dell’atto sia arrivata sia al debitore che al terzo pignorato (come abbiamo visto, potrebbe trattarsi del datore di lavoro, della banca, e così via).
Il debitore deve quindi avviare un’istanza in autotutela, magari avvalendosi di personale esperto e qualificato o, in alternativa, inviare l’atto alle autorità competenti. Tutto ciò, però, deve avvenire necessariamente entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto.
Tuttavia, è possibile opporsi al pignoramento presso terzi Equitalia solo per comprovate ragioni che sono individuate in:
- Violazione dei limiti del pignoramento introdotti dal Decreto Legge n. 16/2012,
- Omissione dell’avviso se superato un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
- Superamento dei 60 giorni dalla notifica della cartella, come indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73.
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