L’accollo del debito è una procedura civilistica che consente di siglare un accordo di trasferimento del debito da una persona a un’altra. È infatti il Codice Civile a chiarire che il debitore può accordarsi con un terzo soggetto affinché questo possa assumere il proprio debito.
Ma può questa possibilità essere vagliata, in compagnia di un professionista del debito,come opportunità per uscire dalle proprie passività?
Proviamo a comprendere quali siano le principali caratteristiche dell’accollo e come poterlo sfruttare a proprio vantaggio.
La definizione e gli effetti dell’accollo
Come abbiamo già anticipato, l’accollo del debito è previsto dal Codice Civile all’articolo 1273, laddove si prevede che
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
In altri termini:
- il terzo può assumere il debito del debitore principale;
- se il creditore aderisce a tale convenzione, rende irrevocabile la stipula a suo favore liberando il debitore originario;
- se non vi è liberazione del debitore, allora terzo e debitore rimarranno obbliati in solido.
In ogni caso, il terzo soggetto è obbligato verso il creditore aderendo alla stipulazione con i limiti in cui viene assunto il debito. Inoltre, può opporre al creditore delle eccezioni che si fondano sul contratto con il quale ci si assume la situazione debitoria.
Quali sono le principali tipologie di accollo debito?
Le tipologie di accollo alle quali si può accedere sono differenti. In genere, l’accollo del debito prevede due tipi differenti di accordo al quale si può sopraggiungere.
In particolare, si parladi accollo interno quando ci si riferisce a un’intesa con la quale gli effetti dell’accordo tra debitore e terzo non interessano direttamente il creditore. In questo caso, infatti, il creditore non deve fornire un consenso all’operazione. Ne deriva di conseguenza che il creditore non deve assumere alcun diritto nei confronti di quello che si accolla il debito.
Il secondo tipo è invece l’accollo esterno. In questo caso, si parla di una convenzione aperta all’adesione da parte del creditore. Ne consegue che il creditore acquista un diritto nei confronti dell’accollante.
Anche le modalità di attuazione dell’accolto sono differenti, soprattutto quando ha un’efficacia esterna. La principale attuazione avviene mediante un’assunzione cumulativa oppure liberatoria che si evince a seconda che il debitore iniziale sia o meno ancora obbligato in solido con l’assuntore del debito.
Un’altra forma, invece, è quella della liberazione del debitore iniziale che può avvenire in forza di un’espressa dichiarazione del creditore che può costituire una condizione che viene espressa da parte dell’accolto. In questo caso, grazie proprio all’adesione del creditore, vale in quanto liberazione.
Dunque, le forme di accollo possono essere differenti tra loro e prevedere delle forme negoziali con contenuti che non sempre sono uguali tra loro. Dato che si può giungere a diverse soluzioni di accordo tra il debitore e il terzo e l’assunzione del debito nei confronti di altri soggetti.
Accollo dei debiti tributari
Con l’occasione, ricordiamo che esiste una particolare forma di accollo, chiamata accollo del debito di imposta altrui (o, comunemente, accollo dei debiti tributari), che – sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 co. 2 della l. 212/2000, permette a un soggetto di accollarsi il debito di imposta di un altro contribuente ma senza liberazione del contribuente originario.
Tecnicamente, l’accollante rileverà il debito d’imposta altrui procedendo al pagamento attraverso il modello F24 e indicando come codice identificativo “80-Accollante del debito d’imposta”. Nella sezione del contribuente, bisognerà inserire sia il codice fiscale dell’accollato (cioè il soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario) sia quello dell’accollante (cioè il soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato), nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, unitamente al codice identificativo “80”.
Ricordiamo che l’accollante non può in ogni caso utilizzare in compensazione propri crediti, pena lo il rifiuto del modello F24.
Per comprendere quale può essere la soluzione migliore per la propria posizione debitoria, consigliamo di rivolgersi a un professionista del debito che possa supportarti e seguirti durante questo procedimento. Contattaci per saperne di più!