La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di accesso a una nuova definizione agevolata delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato per le dichiarazioni per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità.
Cerchiamo di riepilogare, nelle prossime righe, quali opportunità si aprono per il contribuente e in che modo sia possibile risparmiare sulle sanzioni dovute.
Perché aderire alla definizione agevolata
Il principale beneficio derivante dall’adesione alla definizione agevolata è la riduzione al 3% (invece del 10% che ordinariamente era applicato in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
In altri termini, per effetto della definizione agevolata:
- imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive sono dovute per intero
- le sanzioni sono ricalcolate tenendo conto della nuova misura del 3%, su imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme deve avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione dell’esito.
Nell’opzione di pagamento rateale, invece, la prima rata deve essere versata entro 30 (o 90 giorni) e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre successivo, con gli interessi di rateazione.
Quali comunicazioni rientrano nella definizione agevolata
La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate (pdf) ha chiarito che rientrano nella definizione agevolata
- le comunicazioni per cui il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1 gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali alla stessa data non è ancora decorso il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata
- le comunicazioni che sono state recapitate successivamente alla data del 1 gennaio 2023.
Cosa accade in caso di pagamento in ritardo
Le Entrate ricordano inoltre che i benefici sono conservati anche nei casi di lieve inadempimento di cui all’art. 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, ovvero:
- lieve tardività nel versamento delle some dovute o della prima rata non superiore a 7 giorni
- lieve carenza nel versamento delle somme dovuto o di una rata per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
Rimane salva, in questi casi, l’applicazione delle sanzioni per carenza e/o ritardo.
Di contro, nelle ipotesi di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute oltre i limiti sopra ricordati, la definizione non produce più effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzione e di riscossione. Dunque, si procederà con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate in misura piena.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023
La definizione agevolata può essere ottenuta anche con riferimento ad altre comunicazioni per cui alla data del 1 gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale, intendendo per tale il pagamento di rateizzazioni regolarmente intraprese negli anni precedenti, a prescindere dal periodo di imposta, per cui non si sia verificata alcuna causa di decadenza ex art. 15-ter DPR n. 602/1973.
Anche in questo caso l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali fino al 31 dicembre 2022.
La definizione si produrrà pertanto con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre che con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura ridotta del 3%.
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