Richiesta rateazione Equitalia: moduli e procedura

Fare una richiesta rateazione dei propri debiti nei confronti dell’Agenzia della Riscossione è facile e immediato: è infatti sufficiente agire in via telematica tramite il proprio account sul sito internet del riscossore e inoltre l’apposito modulo rateazione Equitalia al Fisco.

Nonostante ciò, molti debitori si interfacciano a questa tematica con un po’ di timore, poiché credono di sbagliare e veder così vanificate le proprie opportunità di ottenere la rateizzazione che potrebbe loro essere utile per alleggerire la propria posizione debitoria.

Proprio per questo motivo nelle prossime righe vedremo insieme quali sono i modelli di rateazione Equitalia da compilare e le procedure da utilizzare!

Modulistica rateizzo Equitalia

Innanzitutto, ricordo come per buona parte delle richieste di rateazione sia sufficiente ricorrere alle procedure telematiche che l’Agente della Riscossione ha predisposto per snellire le procedure di domanda.

Piccola premessa: in questa guida parleremo spesso di moduli per la rateizzazione di Equitalia, anche se – formalmente – Equitalia è stata sostituita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ora, sebbene non sia possibile ricorrere alla procedura telematica per tutte le richieste di rateizzazione, tale istanza è ammessa per le domande o le proroghe di rateizzazione ordinaria per importi fino a 120.000 euro, riuscendo in questo modo a coprire buona parte delle esigenze da parte dei contribuenti italiani.

Nel caso in cui invece la rateizzazione sia straordinaria (massimo 120 rate) o debba avvenire per un importo superiore a 120.000 euro, le soluzioni per presentare la richiesta di rateizzazione dei debiti Equitalia sono le seguenti:

  • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, alla casella PEC della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione (l’elenco delle caselle PEC è riportato in allegato allo stesso modulo di richiesta che puoi trovare nel paragrafo successivo);
  • agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, stampando e compilando manualmente i moduli di rateazione Equitalia.

Modulo rateizzo Equitalia

Nel caso in cui non si possa procedere alla richiesta della rateazione online, o si voglia comunque dare uno sguardo alla modulistica in vigore presso l’Agenzia della Riscossione, al fine di rendersi conto quali informazioni dovranno poi essere caricate all’interno della procedura telematica, è possibile prendere visione dei moduli di rateazione qui disponibili sul sito del riscossore.

I moduli a disposizione in formato PDF sono cinque:

  1. R1: la richiesta o la proroga di rateizzazione ordinaria per importi fino a 120.000 euro in capo a tutti i soggetti;
  2. R2: la richiesta o la proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
  3. R3: la richiesta o la proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
  4. R4: la richiesta o la proroga di rateizzazione straordinaria (per un massimo di 120 rate) per debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
  5. R5: la richiesta o la proroga di rateizzazione straordinaria (per un massimo di 120 rate) per debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Come sopra ho già avuto modo di ricordare, il modulo R1 è superabile dalla possibilità di presentare la richiesta di rateazione mediante la procedura di presentazione delle domande o delle proroghe direttamente online in modo più semplice e veloce, accedendo al servizio online Rateizza adesso che è presente all’interno della propria area riservata nel portale agenziaentrateriscossione.gov.it, senza che sia necessario allegare ulteriore documentazione.

I moduli da R2 a R5 dovranno invece essere necessariamente compilati e presentati attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o mediante gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ricordo a tutti i lettori che per qualsiasi informazione sulle procedure di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per disporre di un supporto consulenziale attivo per l’individuazione della migliore soluzione per uscire dalla propria condizione di sovraindebitamento, è possibile contattare il mio studio a questi recapiti: fisseremo insieme un appuntamento nel quale avrai l’opportunità di illustrarmi la tua condizione e condividere le tue necessità.

Cosa succede dopo aver presentato i moduli di rateizzazione

Ma che cosa accade dopo che hai presentato i moduli di rateizzazione Equitalia?

La presentazione della domanda di rateizzazione produce diversi effetti sul debito. L’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) non può per esempio avviare nuove procedure cautelari o esecutive, con alcune eccezioni come i pignoramenti di crediti segnalati per inadempienza o l’intervento in procedure immobiliari promosse da altri. Le azioni cautelari già esistenti rimangono valide e le procedure esecutive in corso proseguono la loro strada.

Dopo la presentazione della domanda, AdeR avvierà un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento espresso. L’Agenzia invierà dunque una comunicazione di avvio del procedimento stesso, tranne nei casi di accoglimento immediato. Il procedimento può concludersi in tre modi:

  • accoglimento totale della richiesta,
  • accoglimento parziale per una parte del debito o per un numero inferiore di rate,
  • diniego preceduto da un preavviso che dà al contribuente 10 giorni per rispondere.

In caso di accoglimento, AdeR invia al contribuente il provvedimento con il piano di ammortamento e i moduli di pagamento per le prime 12 rate. I moduli successivi possono essere richiesti online, scaricati dall’area riservata o richiesti allo sportello.

L’accoglimento della domanda mantiene gli stessi effetti della presentazione, con la differenza che fa decadere lo stato di inadempienza ai fini delle verifiche della Pubblica Amministrazione. Inoltre, in assenza di altri debiti previdenziali non rateizzati e scaduti, il contribuente può ottenere il DURC regolare.

Contattami per saperne di più!

Condividi l'articolo

Torna in alto