Anatocismo bancario e usura: di cosa si tratta?

Quando si parla di anatocismo bancario e usura si tende a considerare i due termini come se fossero dei sinonimi. Ma è davvero così?

Naturalmente, no. I termini anatocismo bancario e usura indicano infatti due illeciti giuridici ben distinti dal nostro ordinamento e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare un completo approfondimento alla differenza tra usura e anatocismo, soffermandoci su quali siano i principali termini di divergenza, e quali rapporti possano esservi tra l’anatocismo bancario e usura.

Anatocismo bancario e usura, cosa significano?

Per poterne sapere di più su cosa significhino anatocismo e usura, e perché quando parliamo di perizia usura e anatocismo possiamo pur sempre trarre una linea di collegamento, iniziamo con il rammentare che l’anatocismo trova idealmente il suo collocamento nel quadro normativo italiano nell’art. 1283 del codice civile.

In estrema sintesi, e puntando con maggiore chiarezza al focus di oggi, possiamo definire l’anatocismo come la prassi bancaria per cui l’istituto di credito calcola “interessi su interessi”, ovvero determina una capitalizzazione degli interessi, trasformando questi ultimi nel “nuovo capitale” su cui verranno conteggiati, a loro volta, nuovi interessi.

Di contro, l’usura è un reato che trova spazio negli artt. 644 e 644 bis del codice penale, indicando con essa una prassi illegale con cui una parte (una banca, ma non solo) concede credito a interessi superiori alle soglie stabilite per legge. 

Queste soglie sono previste da un calcolo aritmetico, e sono riportate in un documento reso pubblico dalla Banca d’Italia ogni tre mesi, con indicazione di diversi tassi soglia a seconda della forma tecnica di credito e della scadenza. 

Anatocismo bancario e usura nei contratti bancari

Ora, nonostante – come abbiamo visto – anatocismo bancario e usura siano due fattispecie ben diverse, spesso si tende ad accomunarle sotto un unico ombrello, dimenticandosi come sapere come si configura il danno da usura e anatocismo in modo più specifico è solamente il punto di partenza per poter qualificare correttamente le azioni da intraprendere per difendere i propri interessi, come ad esempio avviene con un atto di citazione per anatocismo.

Ad ogni modo, non è escluso che le due fattispecie possano coesistere all’interno di un rapporto bancario. Per esempio, a volte il procedimento del calcolo degli interessi su interessi (ovvero, degli interessi su quelli maturati e scaduti) può determinare delle maggiorazioni tali del costo del credito da poter ricadere nell’ipotesi di usura. 

Fermo restando questo collegamento potenziale, anatocismo e usura costituiscono due sfere di interesse completamente separate e, a conferma di ciò, sia sufficiente evidenziare come l’anatocismo trovi collocazione nel codice civile, e l’usura nel codice penale. 

Questa diversa collocazione non è, comunque, l’unico tratto distintivo di queste definizioni. Si ricorda infatti che nel caso di anatocismo la determinazione degli “interessi su interessi” sia il frutto di un calcolo matematico che possa far emergere l’illecita applicazione di un calcolo degli interessi su base trimestrale o semestrale. Dunque, un rapporto può non dar seguito a ipotesi di anatocismo nel momento in cui nasce, ma può invece evolversi in tale recinto in un secondo momento, quando la banca procede con una capitalizzazione infra-annuale degli interessi.

Di contro, di norma l’usura si verifica fin da subito. L’interesse maggiorato oltre i tassi soglia viene determinato il più delle volte con il momento della nascita del contratto e, spesso, sfruttando lo stato di necessità del debitore, che ha necessità di un capitale e, dunque, è disposto a pagare interesse anche molto elevati pur di entrarne in possesso in tempi rapidi.

Se vuoi saperne di più su tali concetti, o ritieni che il tuo rapporto bancario possa essere interessato da ipotesi di anatocismo o di usura, ti invitiamo a contattare un nostro consulente tecnico per usura mutuo ai recapiti che trovi in questa pagina.

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