Atto di pignoramento presso terzi: come funziona l’espropriazione

Un atto di pignoramento presso terzi è una procedura eseguita nel momento in cui si ha un debito e il creditore non è stato rimborsato nei modi e nei termini previsti, attivando tale iter al fine di soddisfare le proprie pretese mediante l’espropriazione dei beni intestati al debitore ma in possesso di terze parti.

Ma come funziona esattamente l’atto di pignoramento presso terzi?

Pignoramento presso terzi: definizione

Come abbiamo già visto in apertura di questo approfondimento, il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione che ha come oggetto i beni immobili e mobili del debitore che sono in possesso di terzi soggetti.

La definizione di pignoramento presso terzi comprese due principali ipotesi:

  • espropriazione dei crediti che sono vantati dal debitore nei confronti di soggetti terzi
  • espropriazione di beni mobili in possesso di un terzo e del quale il debitore non ha una disponibilità diretta.

In ogni caso, il pignoramento presso terzi presuppone il coinvolgimento di tre soggetti:

  1. il creditore, la parte attiva in senso processuale e sostanziale
  2. il debitore esecutato, la parte passiva in senso processuale e sostanziale
  3. il terzo pignorato, parte solo in senso processuale.

Pignoramento presso terzi procedura: normativa

L’atto di pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543-554 del Codice di procedura civile, dedicati espressamente per introdurre alcune regole in questo ambito.

In particolar modo, il pignoramento verso terzi prevede:

  • Adempimenti preliminari: in qualsiasi espropriazione l’avvio della procedura avviene con una notifica del debito a titolo esecutivo e atto di precetto.
  • L’avvocato del creditore procede a redigere l’atto di pignoramento presso terzi, con attenzione particolare all’indicazione del foro competente territorialmente.
  • Notifica dell’atto di pignoramento: dove aver redatto un atto di pignoramento, l’avvocato del creditore procede a consegnare le copie all’Ufficiale giudiziario per effettuare una notifica al debitore e al pignorato. La notifica dell’atto permette di rendere consapevole il terzo soggetto della procedura attivato. È importante sottolineare che i terzi soggetti destinatari del pignoramento possono essere anche più di uno e non è infrequente che il creditore proponga un pignoramento nei confronti di vari terzi.

Quali sono gli obblighi del soggetto terzo

Il soggetto terzo, secondo l’articolo 546 del Codice di procedura civile, prevede che dal giorno della notifica dall’atto di pignoramento presso terzi è soggetto ad alcuni obblighi imposti dalla legge per le somme o le cose da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito aumentato della metà.

A prescindere dalla dichiarazione negativa e positiva renderà al creditore la notifica del pignoramento che rende così indisponibili immediatamente le cose e somme dovute, rendendolo anche personalmente responsabile per il creditore che ha eseguito il pignoramento.

In particolare, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale, mentre quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c. e delle speciali disposizioni di legge.

Si ricorda in tal merito che nell’ipotesi di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può domandare la riduzione proporzionale dei singoli pignoramento ex art. 496 c.p.c., o la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi. Sarà il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, a provvedere con ordinanza non oltre 20 giorni dall’istanza.

Come funziona il pignoramento del nullatenente

Ma è possibile il pignoramento per un nullatenente? Come abbiamo visto, l’atto di pignoramento presso terzi è una procedura avviata dal creditore per rientrare delle somme dovute dal debitore.

Per i nullatenenti, però, le cose sono un po’ più complicate, considerato che la legge considera non pignorabili, o pignorabili solamente in parte, alcuni asset come i beni di famiglia, gli strumenti di lavoro, l’auto che viene usata per andare sul luogo di lavoro, e così via.

Per quanto concerne la casa, inoltre, è noto che il Fisco non può pignorare l’immobile se il debito è inferiore a 120.000 euro e se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza. L’immobile non deve inoltre essere di lusso e deve essere accatastato come abitazione civile. Se però il credito supera i 20.000 euro, anche se si tratta di unica casa il Fisco ha diritto a iscrivere ipoteca.

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