Quando l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore devono notificare una cartella esattoriale al contribuente e non lo trovano al suo domicilio, sono autorizzati a depositare una copia dell’atto presso la Casa comunale (il Municipio), lasciando un avviso. Qui, il destinatario potrà ritirare il documento segnalato dall’avviso di Equitalia entro sei mesi. Ma è tutto così semplice quando si parla di avvisi Equitalia depositati in Comune?
In realtà, no. In materia di avviso di notifica atto di Equitalia ci sono infatti alcune cose che ti consiglio di tenere a mente perché può ben capitare che la presenza di alcuni difetti nella procedura di notifica possano improvvisamente liberarti dai debiti. Vediamo insieme come.
avvisi Equitalia depositati in Comune: la notifica delle cartelle esattoriali
Come forse sai già, le cartelle esattoriali possono essere spedite con raccomandata a.r. mediante il servizio di Poste Italiane o tramite le poste private. In questi casi la comunicazione è portata dallo stesso Agente della Riscossione presso l’ufficio postale, già imbustata.
In tal modo parte la consegna mediante i tradizionali servizi postali: la busta che contiene il documento sarà bianca (e non verde come avviene per gli atti giudiziari) e se il postino non dovesse trovare nessuno a domicilio, lascerà il tanto temuto avviso di Equitalia.
Tuttavia, in alternativa alla raccomandata, l’Agente per la Riscossione può anche optare per una consegna a mani mediante messo comunale, ufficiale giudiziario, polizia municipale o altro soggetto a ciò autorizzato. Per aziende, società, ditte individuali e professionisti è invece obbligatoria la notifica con PEC.
Ora, eccezion fatta per quest’ultima ipotesi a cui dedicherò un separato approfondimento, l’esattore ha l’onere di conservare la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica (per la notifica a mani) o l’avviso di ricevimento (per la notifica con raccomandata), per 5 anni, ed esibirli a rischia del contribuente.
Cartella notificata ma il destinatario non è a casa
Ma cosa accade se il destinatario della cartella non si trova a casa quando arriva il postino o l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore?
In caso di irreperibilità, bisogna innanzitutto distinguere varie ipotesi:
- l’irreperibilità è relativa. L’assenza del destinatario è temporanea perché, ad esempio, si trova al lavoro o in viaggio
- l’irreperibilità è assoluta. In questo caso l’assenza del destinatario è ritenuta definitiva
- il destinatario è presente ma si rifiuta di ricevere la cartella. In questo caso non si ritiene irreperibile, ma la notifica si ritiene eseguita.
Ora, fatta esclusione per la terza ipotesi, in caso di irreperibilità il postino tenterà di consegnare la lettera nelle mani di un familiare o dello stabile del portiere, inviando poi una seconda raccomandata per comunicazione di avviso notifica, in cui avvisa dell’avvenuta notifica nelle mani di un terzo.
Se invece i soggetti non ci sono o rifiutano di prendere la busta, il postino lascia un avviso nella cassetta delle lettere. Tale avviso di Equitalia, o comunicazione di giacenza, permette al destinatario di recarsi presso l’ufficio postale entro 30 giorni per ritirare la busta. Se il destinatario non si reca a ritirare al raccomandata, la notifica di considera eseguita dopo 10 giorni dal momento in cui è stata inviata la seconda raccomandata informativa. Nel caso in cui venga ritirata, invece, la notifica si considera perfezionata il giorno della ricezione.
Lo stesso sistema avviene nel caso di consegna a mano da parte di un ufficiale notificatore ma, in questo caso, la giacenza non avviene presso l’ufficio postale, ma in Comune. Lì il destinatario potrà ritirare il documento entro sei mesi, dopo i quali la cartella tornerà al mittente.
Ma perché questo iter è così importante da conoscere? È semplice: non è sufficiente che l’ufficiale giudiziario si limiti a un solo tentativo per accertare l’irreperibilità del destinatario. Prima di depositare la cartella in Comune dovrà infatti effettuare delle indagini, secondo l’ordinaria diligenza, per accertarsi che il soggetto sia effettivamente irreperibile.
Dunque, oltre al certificato di residenza l’ufficiale giudiziario dovrà indagare sulla presenza di ulteriori domicili e dimore, anche domandando ai vicini di casa. Tutte le ricerche effettuate devono essere attestate nella relata di notifica. Se la relata di notifica non riporta queste indicazioni, la notifica con deposito al Comune si considera nulla!