Chiusura bonaria: definizione della controversia in fase stragiudiziale

Da diversi anni, al fine di evitare l’accumularsi di contenziosi dinanzi al Tribunale, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento diverse ipotesi di chiusura bonaria delle controversie, strumenti utili per stimolare il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti: la mediazione e la negoziazione assistita.

Sebbene i due istituti siano diversi tra loro (sia sufficiente rammentare che la negoziazione assistita prevede l’intervento di un legale, mentre la mediazione prevede l’intervento di un organo terzo e imparziale come il mediatore), giova presentarli unitamente al fine di comprendere in che modo possano favorire una chiusura bonaria della lite.

Chiusura bonaria in fase stragiudiziale con la mediazione civile

Dal 2013 è in vigore uno strumento di definizione bonaria delle controversie che prevede la presenza di un organo imparziale, il mediatore, con il compito di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per comporre la controversia, formulando una proposta conciliativa.

La mediazione civile può peraltro essere sia facoltativa (scelta dalle parti) che delegata (disposta dal Giudice in corso di causa). In alcune ipotesi può essere obbligatoria: è il caso di controversie che ricadono in materie condominiali, di diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda e, ancora, risarcimento danni da responsabilità medico sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nel caso in cui per legge la mediazione civile sia obbligatoria, allora il tentativo di raggiungere un accordo bonario mediante l’intervento del mediatore sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la quale dovrà essere dunque sempre preceduta dal tentativo di mediazione. Solamente nel caso in cui la mediazione civile dovesse fallire, le parti potranno tutelare le proprie ragioni dinanzi alle autorità giudiziarie.

Chiusura bonaria con la negoziazione assistita

Ben diversa dalla mediazione civile è la negoziazione assistita, sempre finalizzata a favorire una conciliazione tra le parti che sono in conflitto tra loro, ma mediante la presenza degli avvocati (e non del mediatore): saranno pertanto i difensori legali delle parti coinvolte nella lite a dover cercare di raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti.

Nel caso in cui la negoziazione assistita dovesse dare i risultati sperati, allora le parti sottoscriveranno una convenzione che definirà la vicenda che ha indotto il ricorso a questo strumento. Si tenga conto che la negoziazione assistita ha tempi regolamentati dal legislatore, il quale prevedere che la stessa non possa avere una durata inferiore al mese né superiore ai tre mesi, prorogabili per altri trenta giorni.

Nell’ipotesi in cui, in questo frangente temporale, le parti siano in grado di arrivare a una positiva conclusione, allora ne verrà dato atto in una scrittura privata che sarà sottoscritta anche dai difensori. Nel caso contrario, la procedura si concluderà con un verbale negativo che permetterà alle parti di procedere giudizialmente.

Così come la mediazione civile, anche la negoziazione assistita è infatti obbligatoria in alcune ipotesi e, in particolare, nelle controversie che hanno come materia il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e le controversie che hanno ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme che non eccedono i cinquantamila euro.

Nelle ipotesi di cui sopra, in maniera non dissimile da quanto abbiamo visto avvenire per la mediazione, la negoziazione assistita diviene condizione di procedibilità: non sarà pertanto possibile adire il Tribunale senza che si sia prima provata questo tentativo di chiusura bonaria mediante conciliazione.

Si consideri infine come i verbali di mediazione civile e le convenzioni di negoziazione assistita abbiano valore di sentenza. Possono pertanto essere posti in esecuzione nei casi di inottemperanza di una delle parti.

Se vuoi saperne di più su questi e altri temi, ti consiglio di leggere i miei approfondimenti sulla procedura stragiudiziale di recupero crediti, su come difendersi dai debiti commerciali e – naturalmente – cosa può fare un’agenzia dei debiti per te.

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