In tema di cartelle esattoriali, con la conversione della nuova normativa prevista dal d.lg. 146-2021 nella legge n. 215 del 17 dicembre 2021, tramite l’art. 3-bis “Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo” si aggiunge all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il seguente comma 4-bis:
L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…)
Ma cosa è cambiato dopo l’introduzione di tale norma?
L’impugnabilità dell’estratto di ruolo
Fino ad ora la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui l’estratto di ruolo è un atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato con la cartella di pagamento. Solamente da quel momento sorge infatti l’interesse ad instaurare la lite ex art 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati oggetto di notifica (un’ipotesi, quest’ultima, in cui è dunque ammissibile l’autonoma impugnativa dell’estratto).
Insomma, fino al mese di dicembre del 2021 il contribuente che si recava presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate poteva fare una richiesta estratto di ruolo Equitalia, un elenco delle cartelle esecutive notificategli negli ultimi 20 anni.
Se dall’estratto ci si dovesse render conto che una o più cartelle non erano mai state oggetto di notifica, ci si poteva opporre, appunto, per difetto di notifica, forti del fatto che nell’ordinamento tributario del nostro Paese vige il principio della piena conoscenza dell’atto impositivo, tale per cui il contribuente a cui non fosse stata correttamente notificata la cartella poteva eccepirne la nullità.
Dall’entrata in vigore della nuova normativa, però, non è più possibile impugnare gli estratti di ruolo tributari come atti autonomi: quando arriva una cartella notificata al contribuente si ha dunque diritto a un termine ordinario di 60 giorni, ma se il contribuente non è a conoscenza del ruolo non potrà più procedere con l’impugnazione, con il rischio che il contribuente possa rendersi conto del gravame solamente dopo che è stato avviato il pignoramento prima casa o il pignoramento presso terzi da parte delle Entrate.
Il recente chiarimento della Cassazione
Come spesso avviene, un chiarimento normativo è avvenuto solo con l’intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 si è pronunciata in tema di ammissibilità dei ricorsi presentati avverso gli estratti di ruolo alla luce della nuova normativa.
La Suprema Corte ha dunque vagliato la legittimità di questa normativa che, ribadiamo, prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate, salvo i casi di:
- pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto
- blocco dei pagamenti da parte della PA
- perdita di un beneficio nei rapporti con la PA
confermando l’inammissibilità dei ricorsi presentati avverso tali atti e la sua applicabilità anche ai giudizi pendenti.
La sentenza in questione, quindi, precisa che il ricorso contro un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente riesca a dimostrare nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi.
Per gli Ermellini, dunque, la disciplinain commento “non è difatti irragionevole, né arbitraria”, perché asseconda “non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall’emissione delle cartelle, e al cospetto dell’inattività dell’agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso”.