Esdebitazione del fallito: quando è possibile e come funziona

L’esdebitazione del fallito è un concetto introdotto nel nostro ordinamento dagli artt. 142 e ss. della legge fallimentare, e consistente nella liberazione del debitore fallito dai debiti rimasti non pagati al termine della procedura di fallimento.

L’articolo 142 stabilisce come l’esdebitazione sia possibile per il fallito, in qualità di persona fisica, solo se sussistono alcune condizioni di meritevolezza.

Vediamo nel dettaglio in questa guida come funziona e in quali termini è possibile procedere all’esdebitazione del fallito.

Esdebitazione del fallito: a chi è riservata

Affinché possa validamente realizzarsi l’esdebitazione fallimentare è necessario innanzitutto che il fallito abbia tenuto una condotta responsabile e corretta in ogni fase della procedura fallimentare, e che i creditori concorrenti siano stati soddisfatti almeno in parte.

Ne deriva che l’esdebitazione fallito non è riservata a chi ha agito, con colpa o dolo, a nuocere al regolare svolgimento della procedura fallimentare, o a chi non ha permesso il soddisfacimento, nemmeno parziale, dei creditori in concorso.

Nello specifico, l’articolo 142 prevede che alla procedura siano ammessi i debitori falliti che:

  1. Abbiano cooperato con tutti gli organi della procedura fornendo le giuste informazioni e la documentazione per l’accertamento passivo e che si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni.
  2. Non abbia contribuito o ritardato in alcun modo lo svolgimento procedurale
  3. Non abbia violato disposizioni dell’articolo 48
  4. Non abbia ottenuto e beneficiato di un’altra procedura di esdebitazione nei 10 anni precedenti alla richiesta
  5. Non abbia distratto l’attivo o esposta passività insussistenti, aggravati o cagionati dal dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione patrimoniale o la movimentazione degli affari o ricorso del credito
  6. Non sia stato condannato con sentenza per delitti contro l’economia, l’industria o il commercio o per bancarotta fraudolenta

In presenza di questi requisiti è possibile procedere e richiedere l’esdebitazione del debitore fallito con l’ausilio di un avvocato.

Come fare ricorso per esdebitazione

Il ricorso per esdebitazione può essere richiesto sia da chi è fallito in proprio (il titolare della ditta individuale), sia dal socio illimitatamente di una società di chiarata fallita (come la società in nome collettivo, oppure gli accomandatari di una società in accomandita semplice).

Nel caso in cui il fallito sia morto, sono legittimati a proporre domanda di esdebitazione fallimento gli eredi del defunto.

Inoltre, ricordiamo che per poter proporre una domanda di esdebitazione nel fallimento è essenziale che la procedura fallimentare sia conclusa a seguito della ripartizione dell’attivo realizzata sulla base di un progetto di riparto.

È pur sempre possibile proporre la domanda di esdebitazione quando il fallimento è chiuso per mancanza di istanze di ammissione al passivo o per integrale pagamento o estinzione dei crediti ammessi.

La procedura di esdebitazione: come funziona

Se ricorrono i requisiti, il debitore, con l’assistenza di un avvocato, dovrà depositare la relativa istanza di esdebitazione durante la procedura fallimentare o entro un anno dal decreto con cui si dichiara concluso il fallimento.

Nell’istanza, si chiederà al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per concedere il beneficio e, dunque, dichiarare l’inesigibilità dei debiti concorsuali residui.

All’istanza seguirà poi il decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi ai creditori non integralmente soddisfatti.

Prenderà così il via la fase istruttoria, con assunzione del parere del curatore e del comitato dei creditori. Quindi, il tribunale, in composizione collegiale, deciderà con decreto motivato, eventualmente reclamabile in appello.

Nel caso di parere positivo, il fallito non sarà più obbligato a pagare i crediti residui dalla procedura di fallimento, con l’esdebitazione che si estenderà sia agli interessi relativi ai crediti , che alle garanzie reali accessorie al diritto di credito.

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Esdebitazione fallimentare, perché è prevista

Per comprendere per quale motivo sia prevista l’esdebitazione fallimentare possiamo ricorrere all’analisi dell’istituto così come individuata dalla Relazione ministeriale al decreto legislativo n. 5 del 2006, che ne sancisce l’obiettivo nel “recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie”.

Vi è tuttavia anche un’altra finalità, che è quella di premiare il fallito onesto ma sfortunato, incentivando l’imprenditore assoggettabile a fallimento a tenere una condotta irreprensibile che possa tutelare le pretese dei creditori, sia prima che durante la procedura.

Accesso al beneficio dell’esdebitazione del fallito

È anche per questo motivo che per accedere all’istituto è previsto che il fallito:

  • abbia collaborato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48, che stabilisce che il fallito è tenuto “a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento”;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Vi è poi l’ulteriore condizione, di carattere oggettivo, senza cui l’accesso all’esdebitazione del fallito non sarebbe concedibile:

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Ricordiamo infine che l’art. 143 l.f. stabilisce che il tribunale dichiara inesigibili “i debiti non soddisfatti integralmente”, lasciando così intendere che tali passività devono essere state soddisfatte parzialmente e devono essere tutte quelle aventi titolo al soddisfacimento.

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