Esdebitazione persona fisica: come funziona per il debitore incapiente

La nuova Legge Ristori ha introdotto la possibilità di chiedere, in modo più agevole, l’esdebitazione persona fisica.

Si tratta di un cambiamento importante poiché, per la prima volta, l’esdebitazione per le persone fisiche viene concessa nel rispetto di particolari condizioni. Infatti, la novità riguarda l’art.14-quaterdecies della Legge 18/12/2020 n. 176.

In pratica, questa nuova normativa, che anticipa il contenuto nell’art. 283 del CCII, risulta molto appetibile per i debitori non in possesso di beni da offrire ai creditori e costituisce di fatto un’alternativa alle possibilità che erano previste prima dalla legge.

Le condizioni per la Esdebitazione persona fisica

La normativa vigente richiede delle condizioni da rispettare per ottenere la possibilità di esdebitazione.

Nello specifico, il debitore che desidera ricorrere a questa procedura, deve:

  • essere una persona fisica;
  • essere meritevole;
  • non deve essere in grado di offrire ai creditori utilità, sia in forma diretta che indiretta;  né al momento della richiesta, né in prospettiva futura;
  • accedere alla procedura di esdebitazione persona fisica una sola volta;
  • pagare il debito entro 4 anni dall’emissione decreto del Giudice se si è in possesso di utilità rilevanti che possano soddisfare i creditori in maniera uguale o superiore al 10% dell’importo. Restano escluse, in questo ambito, eventuali finanziamenti ottenuti.

Il comma 2 dell’art.14-quaterdecies specifica poi che la valutazione dell’utilità deve essere fatta tenendo conto del reddito annuo eventualmente percepito al netto delle spese per la gestione della famiglia e in base all’ISEE.

Come funziona la procedura di esdebitazione

La richiesta di esdebitazione va presentata al Giudice competente tramite OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovra indebitamento) allegando una serie di documenti.

Tra questi, sono richiesti:

  • un elenco esaustivo dei creditori e delle somme dovute;
  • una lista di tutti gli atti di straordinaria amministrazione risalenti ai 5 anni precedenti;
  • una copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • indicazione di eventuali, stipendi, pensioni, salari o comunque altre entrate del debitore e anche dei componenti del suo nucleo familiare.

Sulla base di tale domanda e della documentazione allegata, l’OCC provvederà a redigere una relazione dettagliata che illustra alcune condizioni.

Queste, sono indicate dai vari comma dell’art.14-quaterdecies e sono le cause che hanno portato il debitore a non onorare le obbligazioni, dimostrando la diligenza del soggetto; le incapacità del debitore di saldare il debito e l’indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori. In caso di finanziamento, viene valutato anche se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

La relazione dell’OCC viene poi sottoposta alla valutazione del Giudice che va a verificare principalmente, oltre alla veridicità e completezza dei della documentazione, l’inesistenza delle condizioni di frode e  la mancanza di volontà o dolo da parte del debitore.

Se il parere del giudice è positivo, si procede con la concessione dell’esdebitazione per le persone fisiche e, quindi, vengono indicati anche i termini e le modalità. A questo punto, l’OCC esegue un ulteriore controllo per verificare che, nel frattempo, non siano sopraggiunte utilità che possano coprire almeno del 10% l’importo dovuto ai creditori.

La decisione del Giudice, come un eventuale parere negativo sull’esdebitazione, può essere impugnata ai sensi del comma 8 dell’art. 14-quaterdecies. Tuttavia, il debitore è tenuto al rispetto dei termini previsti pena la revoca del decreto.

La novità introdotta dalla Legge 3/2012 sull’esdebitazione

La novità più importante introdotta dalla Legge Rilancio, è sicuramente la possibilità, per i debitori meritevoli, di ottenere l’esdebitazione a costo zero quando non sono nelle condizioni di offrire ai creditori alcuna utilità per ripagare il debito contratto.

Il Giudice si riserva un ulteriore periodo di 4 anni per verificare che la situazione patrimoniale del debitore non cambi e che, quindi, non sia nelle condizioni di saldare i debiti contratti.

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