Reclamo e mediazione cartella esattoriale

La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore ai 50.000 euro, relative a ogni atto impugnabile individuato dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. In questo caso, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Si consideri che, contrariamente a quanto avveniva fino al 2015, oggi con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione è applicabile anche a tutte le controversie, comprese quelle relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione. Ma come funziona il reclamo e mediazione cartelle esattoriale?

Che controversie può riguarda la mediazione

Come ricorda il sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata a reclami e mediazioni, La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • cartelle di pagamento per vizi propri
  • fermi di beni mobili registrati
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie
  • silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori.

Come presentare reclamo e mediazione per la cartella esattoriale

Il ricorso deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti oppure all’Ufficio provinciale – Territorio che ha emanato l’atto, con le stesse modalità e nel termine previsti in generale per il ricorso. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro cui deve essere conclusa la procedura di mediazione.

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione sarà invece attribuita ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili: si tratta degli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

Al termine dell’istruttoria, l’ufficio può scegliere di:

  • accogliere, anche parzialmente il reclamo
  • rigettare il reclamo
  • formulare una proposta di mediazione.

E’ anche possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente.

Benefici dal reclamo e mediazione cartella esattoriale

Ricordo con l’occasione che la mediazione determina un importante beneficio per il contribuente, quale quello dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Il beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

L’accordo di mediazione si chiude poi con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente della stessa intesa, e viene perfezionato con il versamento – entro 20 giorni – dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, nel caso in cui sia stato accordato un pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, mediante modello F24.

Si rammenta che nell’ipotesi di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

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