Rinuncia eredità debiti: cosa succede e chi paga i prestiti

Recentemente mi sono occupato di un tema molto ricorrente in ambito familiare, chiarendo se e come i debiti dei genitori ricadono sui figli. Con tale occasione ho anche anticipato qualche spunto su un altro argomento a cui voglio invece dedicarmi oggi, legato alla rinuncia dell’eredità in presenza dei debiti.

Alla morte del de cuius, infatti, la procedura successoria potrebbe rilevare che il patrimonio del defunto sia interamente o in maggior parte costituito da debiti di varia natura, come i debiti Equitalia ereditati. Nell’ipotesi in cui le passività siano superiori alle attività, l’erede potrebbe dunque avere convenienza a non accettare l’eredità con un apposito istituto giuridico, un atto con cui i chiamati all’eredità dichiarano – appunto – di non volerla accettare. Ma che cosa accade ai debiti dopo la rinuncia all’eredità?

Rinuncia eredità debiti: come funziona

Iniziamo subito con il condividere che in generale i debiti del de cuius vengono ripartiti pro-quota fra gli eredi. Se la posizione debitoria del defunto supera o costituisce la totalità dell’eredità, gli eredi potrebbero dunque avere maggiore convenienza a rinunciare all’eredità al fine di evitare di sostenere l’onere di tali debiti.

A prevederlo è l’art. 519 del cod. civ., secondo cui la rinuncia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

Una volta manifestata la volontà di rinunciare, l’erede non acquisterà più i debiti del de cuius e, contestualmente, nemmeno i crediti. Si consideri che – in qualsiasi momento venga effettuata – la rinuncia ha effetto retroattivo, tanto che il rinunciante si considererà come mai chiamato all’eredità.

In ogni caso, la rinuncia deve avvenire sempre entro 10 anni dall’apertura della successione (di norma coincidente con la morte del de cuius). Entro 3 mesi dalla morte occorre però inventariare i beni, e nei successivi 40 giorni comunicare la rinuncia, se l’erede ha già preso possesso degli stessi beni.

Cosa accade ai debiti ereditari rinunciati?

A questo punto risulta interessante comprendere che cosa accada ai creditori del defunto che, in virtù della rinuncia all’eredità esercitata dagli eredi, si troveranno impossibilitati ad aggredire il patrimonio di questi ultimi per soddisfare le proprie pretese.

Ebbene, la legge stabilisce innanzitutto che i creditori possano opporsi alla rinuncia: tale opposizione deve essere proposta entro 5 anni dal momento in cui la rinuncia diviene definitiva, e deve essere supportata dalla convinzione che i creditori sono stati danneggiati volontariamente dalla rinuncia, anche senza frode.

Ai creditori è anche riconosciuta la possibilità, ex art. 524 cod. civ., di richiedere il subentro all’eredità. Il legislatore chiarisce infatti che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.

Ricordo infine che per tutelarsi da una possibile azione del creditore insoddisfatto la legge prevede anche l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: in questo modo l’erede tutela il suo patrimonio personale dall’aggressione dei creditori, i quali potranno esercitare i propri diritti solamente sulla parte del patrimonio ereditato, nei limiti del proprio credito.

In altre parole, con l’accettazione con beneficio di inventario l’erede separa il proprio patrimonio personale dal patrimonio del defunto e, in questo modo, risponde delle obbligazioni ereditate solamente con il patrimonio del de cuius.

Così come la rinuncia all’eredità, anche l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere resa mediante specifica dichiarazione di accettazione da presentare a un notaio o alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, negli stessi termini previsti per la rinuncia.

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