Riscossione coattiva: cosa significa e come funziona la procedura

Che cos’è la riscossione coattiva? Qual è il suo significato e come funziona?

Attivata di norma quando si hanno dei debiti per il mancato pagamento delle tasse (come ad esempio quelle nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Riscossione Ex Equitalia), è procedura con la quale un ente pubblico può recuperare i crediti nei confronti di un contribuente che non ha ottemperato ai suoi obblighi.

Quando non si paga una cartella esattoriale: cosa succede?

Ricordiamo che la cartella esattoriale prevede un termine di pagamento entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Riscossione. Se in quell’arco di tempo il contribuente non ha pagato o presentato un ricorso allora l’ente procederà a una riscossione di tipo coattivo.

In altre parole, l’ente pubblico attiverài suoi strumenti per facilitare il pagamento dei crediti che non sono stati riscossi e, sulle somme richieste, applicherà anche interessi di mora giornalieri, che vengono calcolati sull’ammontare dei tributi che non sono stati versati, oltre alle relative sanzioni.

Come avviene la riscossione coattiva?

L’agenzia delle Entrate e Riscossione Ex Equitalia prevede diverse opzioni per il recupero delle somme e dei tributi non versati. Nello specifico, una volta richiesto il pagamento, se questo non viene effettuato entro 60 giorni l’Agenzia può procedere con una serie di azioni legali tra cui rientrano:

  • la notifica degli avvisi di pagamento
  • l’iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali
  • l’iscrizione di ipoteche sulle proprietà del debitore
  • la procedura di vendita forza dei bani pignorati
  • l’espropriazione dei beni del debitore.

Può ad esempio altresì procedere al fermo amministrativo, con cui l’Agenzia di Riscossione procede alla confisca di un veicolo mediante il fermo della vettura che viene segnalato al Pubblico registro Automobilistico.

Iscrizione di un’ipoteca

Come abbiamo visto, tra le diverse azioni di riscossione coattiva l’Agenzia di Riscossione può anche procedere all’iscrizione di un’ipoteca su un bene immobile al fine di tutelare la propria posizione creditoria.

Prima di istituire un’ipoteca sulla prima casa, però, l’ente deve intimare il pagamento delle somme attraverso una raccomandata entro minimo 30 giorni. Solo superato il limite imposto dall’Agenzia, allora si procede attraverso l’iscrizione di un’ipoteca.

Questa però non può essere sempre iscritta sull’abitazione, soprattutto se il debito è di un importo inferiore ai 200 mila euro. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate non può iscrivere l’ipoteca sulla tua prima casa dove risiedi ma solo su seconde case o altre proprietà immobiliari.

Pignoramento presso terzi

Tra le varie soluzioni che l’Agenzia delle Entrate adotta per riuscire a rientrare della somma vantata c’è quella del pignoramento presso terzi ex articolo 96 della Legge Finanziaria del 2020, che permette enti di riscossione di avviare dei pignoramenti per i tributi che non sono stati versati attraverso un atto unico per l’accertamento esecutivo destinata alla riscossione coattiva.

Con la nuova Riforma per la riscossione, anche i Comuni possono accelerare l’iter delle tasse comunali senza aspettare che i tempi di iscrizione a ruolo predispongano l’ingiunzione. La normativa del pignoramento del conto corrente non si applica per i debiti che sono inferiori ai 10 mila euro se prima non avviene un sollecito di pagamento.

Inoltre è possibile attivare una rateizzazione del debito prima di arrivare a soluzioni drastiche come il pignoramento del conto corrente. Il pignoramento presso terzi prevede anche il pignoramento dello stipendio oppure della pensione.

Il pignoramento della pensione e dello stipendio prevede la decurtazione della somma mensile percepita di un quinto. Quindi l’agenzia può al massimo decurtare lo stipendio del 20% per riuscire a rientrare del debito.  

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Riscossione coattiva, quando non è possibile

La riscossione coattiva non sempre è applicabile, considerato che la legge prevede limiti e restrizioni nella sua applicazione, a tutela del debitore.

Tra i principali limiti che è più probabile incontrare nella potenziale applicazione della riscossione coattiva troviamo:

  1. la prescrizione del debito: il debito può essere considerato prescritto se è trascorso un determinato periodo di tempo, dipendente dalla natura del debito. In questo caso, la riscossione coattiva non può più essere esercitata;
  2. i beni non pignorabili: alcuni beni dei debitori non possono essere pignorati o sequestrati, in quanto beni di prima necessità, come avviene generalmente per la prima casa di proprietà;
  3. i limiti alle rate: la legge prevede dei limiti alle rate che possono essere trattenute dalla busta paga o dal conto bancario di un debitore (il pignoramento del quinto) evitando così che il debitore non abbia sufficiente denaro disponibile per la gestione delle proprie spese correnti personali e familiari;
  4. la protezione dei consumatori: diverse norme sono state introdotte nel nostro ordinamento per tutelare il debitore da pratiche di riscossione abusive o sleali;
  5. la restrizione alla riscossione internazionale: la riscossione coattiva è evidentemente più difficile nel caso in cui il debitore si trovi in un Paese diverso da quello in cui viene esperita l’azione legale.

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