Ipoteca Equitalia su immobile in comproprietà: cosa fare? È quello che si domandano tutti quei debitori che sono proprietari di un immobile insieme a uno o più soggetti, e su cui Equitalia sta iscrivendo un’ipoteca.
In questo approfondimento cercheremo di spiegare in modo semplice e chiaro quali siano le caratteristiche di tale procedura, e che cosa potrebbe accadere all’immobile in comproprietà. Procediamo per gradi.
Ipoteca Equitalia su immobile in comproprietà, come avviene l’esecuzione forzata
Se hai assistito all’iscrizione di una ipoteca Equitalia su immobile in comproprietà, probabilmente ti stai chiedendo quali potrebbero essere le conseguenze di una possibile esecuzione forzata.
Ebbene, la prima cosa che bisogna chiarire è che, a parità di altre caratteristiche legali, l’esecuzione forzata su un immobile in comproprietà tra più soggetti è possibile anche se ad essere debitore è solamente uno dei contitolari. Tuttavia, ci sono alcune condizioni che devono essere rispettate per far sì che, effettivamente, l’esecuzione forzata possa validamente compiersi.
Ipoteca Equitalia su immobile in comproprietà: cosa accade alla prima casa
In questa panoramica non possiamo non partire sull’ipotesi di pignoramento sulla prima casa di proprietà da parte di Equitalia. Una situazione che non è possibile, a patto che:
- l’immobile sia adibito ad uso abitativo,
- il debitore risiede anagraficamente nell’immobile,
- non si tratta di abitazioni di lusso o immobili che appartengono alle categorie catastali A/8 e A/9;
- il debitore non possiede altri immobili.
Solamente in queste ipotesi Equitalia non può far altro che iscrivere l’ipoteca (e solo per debiti Equitalia superiori a 20mila euro). Non può invece avviare un’esecuzione forzata. Insomma, Equitalia può far annotare nei pubblici registri la propria garanzia reale, ma non può avviare un procedimento giudiziario per chiedere la vendita all’asta del bene.
Ipoteca su quota immobile, cosa può fare Equitalia
Al di là dell’ipotesi che abbiamo condiviso nello scorso paragrafo, Equitalia può procedere all’espropriazione forzata. Attenzione, però, perché anche in questo caso ci sono delle condizioni che deve rispettare:
- il debito maturato dal contribuente deve essere complessivamente superiore a 120 mila euro;
- bisogna dare al debitore un preavviso di almeno 30 giorni;
- devono essere trascorsi almeno sei mesi dalla data di iscrizione dell’ipoteca (senza che il debitore abbia pagato) affinché si possa procedere all’esecuzione forzata.
Ciò premesso, la legge permette dunque anche l’esecuzione forzata sull’immobile in comproprietà, ma ciò non deve pregiudicare gli interessi degli altri comproprietari non debitori. Insomma, laddove sia possibile, il bene deve essere diviso.
L’iter è abbastanza semplice. La prima cosa che accade è l’avviso da parte di Equitalia agli altri comproprietari, ai quali viene fatto divieto di lasciar separare al debitore la propria parte delle cose comuni senza un ordine del giudice.
Quindi, il giudice verifica se sia possibile vendere la quota indivisa del bene. Verificherà, per esempio, se l’immobile in comproprietà possa o meno essere diviso in natura. In ogni caso, anche nelle ipotesi di ipoteca immobile indiviso, la legge prevede che si debba sempre preferire un accordo tra il creditore procedente e i contitolari dell’immobile per giungere alla migliore soddisfazione.
Se infine la separazione in natura della quota non dovesse esser realizzabile, allora il giudice dell’esecuzione potrà procedere con la vendita all’asta dell’intero bene. All’esito dell’esecuzione forzata dovrà dunque suddividere il ricavato tra i comproprietari, in relazione alle sue quote.
Ipoteca Equitalia su immobile in comproprietà: i professionisti a cui affidarsi
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