La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare che riguarda l’imprenditore che – dichiarato fallito – pone in essere, prima o durante la procedura fallimentare, una condotta finalizzata a diminuire del proprio patrimonio a svantaggio dei creditori.
Attraverso questo comportamento, dunque, l’imprenditore realizza un’offesa nei confronti dei creditori di tipo reale (azioni volte alla concreta diminuzione del patrimonio dell’imprenditore) o di tipo apparente (la diminuzione è simulata).
Considerata la gravità del fenomeno e le potenziali ripercussioni, di seguito è utile riassumere i principali termini di questo istituto giuridico, i diversi modi attraverso cui può realizzarsi la bancarotta fraudolenta e ciò che si rischia stando al codice penale.
La bancarotta fraudolenta nella legge fallimentare
Stando a quanto afferma il tenore letterale dell’articolo 216, comma 1, numero 1, della legge fallimentare
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Gli elementi del reato di bancarotta fraudolenta
Riassunta la norma, non sfugge come, oltre a individuare la natura e le sanzioni per il reato di bancarotta fraudolenta, la stessa descriva quali siano le condotte che possono qualificare la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Proviamo a schematizzarle in modo più ordinato:
- distruzione: rimozione completa e definitiva del patrimonio dall’attenzione dei creditori;
- dissipazione: impegno eccessivo e non necessario del proprio patrimonio mediante assunzione di impegni economici e spese sproporzionate rispetto allo stesso;
- distrazione: utilizzo dei beni dell’imprenditore per scopi estranei all’esercizio dell’attività imprenditoriale;
- occultamento e simulazione: è il comportamento tipico dell’imprenditore che nasconde i propri beni materialmente (occultamente) o in via apparente (simulazione);
- esposizione e riconoscimento di passività inesistenti: rivelazione di uno stato patrimoniale passivo più consistente di quanto è effettivamente, o mancata contestazione di un credito vantato da terzi.
La bancarotta fraudolenta documentale
Di fianco al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale troviamo quello documentale. È l’art. 216 l.f. a ricordarci come sia
punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Dunque, si tratta di condotte che impediscono alla procedura fallimentare di ricostruire con puntualità e concretezza la situazione patrimoniale dell’imprenditore, utile per il soddisfacimento successivo dei creditori.
A sua volta, la norma individua una bancarotta documentale specifica, che si manifesta con la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili, e una bancarotta documentale generica, che invece si manifesta nel momento in cui questi documenti vengono tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta
Il reato di bancarotta di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni, dal momento in cui viene dichiarata la sentenza di fallimento. I termini di prescrizione salgono tuttavia a 15 anni in caso di ipotesi aggravate.
Sono invece pari a 6 anni per la bancarotta preferenziale e a 7 anni e 6 mesi se aggravata.
Pena del reato di bancarotta fraudolenta: cosa si rischia
In conclusione di questo breve approfondimento ricordiamo che la pena prevista per il reato di bancarotta fraudolenta si articola in due modi:
- reclusione da tre a dieci anni per l’imprenditore che ha occultato o distrutto i beni dei creditori, o ha dichiarato denaro e beni inesistenti allo scopo di avere credito o ha falsato o nascosto i libri contabili;
- reclusione da uno a cinque anni per l’imprenditore che durante la procedura fallimentare mette in atto delle operazioni di pagamento o simula titoli di prelazione tra i creditori.
Ricordo in questa occasione che i soggetti attivi del reato sono:
- l’imprenditore individuale dichiarato fallito
- i soci falliti illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s. relativamente al loro patrimonio.
Inoltre, rispondono delle stesse pene, per le medesime condotte, anche gli amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società dichiarate fallite e l’institore dell’imprenditore individuale dichiarato fallito. Ti è piaciuto questo articolo? Forse potresti trovare di interesse dare uno sguardo ad alcuni nostri recenti approfondimenti, come il significato del consolidamento di ipoteca, o cos’è e come proporre l’istanza di fallimento in proprio.