Accordo di ristrutturazione del debito: cos’è e come funziona

L’istituto dell’accordo di ristrutturazione del debito, inquadrabile tra le soluzioni negoziali della crisi di impresa, è disciplinato nel nostro ordinamento dell’art. 182-bis della legge fallimentare

Lo strumento è particolarmente utile per fornire all’imprenditore in stato di crisi una via di uscita dalle proprie condizioni di maggiore criticità, all’interno di un percorso che – peraltro – prevede l’omologazione da parte del Tribunale della stessa intesa e, di conseguenza, una maggiore tutela dei propri sforzi.

Cerchiamo dunque di comprendere come funziona l’accordo di ristrutturazione del debito 182-bis e come potersi render conto se, effettivamente, l’accordo di ristrutturazione sia quel che fa per te.

Accordo di ristrutturazione del debito, come funziona

In estrema sintesi, l’accordo di ristrutturazione del debito permette all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi di domandare al Tribunale l’omologazione di un’intesa raggiunta con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, insieme alla relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo, facendo particolare attenzione a dimostrare l’idoneità dell’intesa ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (cioè, quelli che non hanno aderito l’accordo), nel rispetto dei termini indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo:

  • 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data; 
  • 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

In caso di percorso positivo, l’accordo sarà pubblicato nel Registro delle imprese e sarà efficace sin dal giorno della pubblicazione. Ma con quali effetti?

Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito

Gli effetti principali dell’accordo di ristrutturazione del debito sono due.

Con il primo si prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo, i creditori e ogni altro soggetto interessato possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale potrà procedere o meno all’omologazione del decreto in Camera di consiglio con decreto motivato, che può essere reclamato solo in Corte d’appello.

Con il secondo si prevede invece che nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’accordo, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono né avviare né proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Si ricorda peraltro che questo divieto può essere domandato dall’imprenditore anche nel corso delle trattative, e cioè prima della formalizzazione dell’accordo. 

Conviene ricorrere all’accordo di ristrutturazione del debito?

Condivisa brevemente la natura dell’accordo di ristrutturazione del debito, ci si può ben domandare se l’imprenditore abbia o meno convenienza a ricorrere a questo strumento giuridico.

Ebbene, per le sue caratteristiche di flessibilità, e la possibilità di poter godere di importanti forme di protezione post-omologazione, è lecito immaginare che l’accordo di ristrutturazione dei debiti debba trovare, in futuro, delle fruizioni ancora maggiori rispetto a quelle che sono state finora ricorse.

È in tal senso evidente che i benefici derivanti dal ricorso all’accordo ex art. 182-bis siano infatti rappresentati principalmente dalla possibilità di poter godere di un ombrello protettivo da parte del Tribunale, che con l’omologazione dell’intesa impedisce ai creditori di avviare delle azioni di tipo cautelare o esecutivo sul patrimonio del debitore, e che potrebbero avere un esito molto negativo sulla sostenibilità dei suoi tentativi di risanamento dalle difficoltà.

Proprio per questo motivo consigliamo tutti gli imprenditori che potrebbero avere interesse a trovare una pratica soluzione alle proprie crisi di valutare, insieme ai nostri esperti, anche il ricorso a questo genere di percorso di uscita dalle difficoltà: i nostri specialisti condivideranno la sostenibilità di tale ipotesi o se, magari, sia più conveniente ricorrere ad altre forme di intervento, come il consolidamento dei debiti estraneo all’art. 182-bis, o il ricorso alla legge salva debiti, o altre procedure per la gestione dei debiti di Equitalia.

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