Cartella esattoriale canone RAI, cosa succede?

Hai ricevuto una cartella esattoriale canone RAI? Ebbene, anche se oggi le contestazioni in merito al pagamento del canone RAI sono di meno in virtù dell’inclusione del canone all’interno della bolletta dell’energia elettrica, sono ancora diverse le cartelle di pagamento che vengono emesse per regolarizzare le posizioni dei contribuenti nei confronti di questa tassa. Scopriamo insieme come comportarsi.

Mancato pagamento del canone RAI

La prima cosa da capire è che se si omette la corresponsione del canone RAI, e i controlli e gli accertamenti rilevano dei fondati dubbi sul fatto che effettivamente non hai pagato questa tassa, l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare un accertamento fiscale.

Dopo 60 giorni (il termine utile per presentare un ricorso) il credito viene iscritto a ruolo e viene delegato l’Agente della riscossione affinché proceda con il recupero coattivo del credito. A sua volta, l’Agente della riscossione notificherà al contribuente la cartella esattoriale per mancato pagamento del canone RAI, permettendo così allo stesso contribuente di procedere al pagamento e regolarizzare la propria posizione.

Naturalmente, al contribuente rimane sempre la possibilità di presentare ricorso alla Commissione tributaria entro i 60 giorni successivi alla notifica: tieni conto che, comunque, il ricorso si giustifica solamente per vizi formali della cartella come la prescrizione, la decadenza o la nullità della notifica.

Cartella esattoriale canone RAI: pagamento e prescrizione

Dopo questi 60 giorni, la cartella esattoriale diviene titolo esecutivo utile per recuperare il dovuto per mezzo di un’azione come il pignoramento.

Ricordo con tale occasione che il termine di prescrizione del canone RAI è pari a 10 anni, con decorrenza dalla fine di gennaio dell’anno in cui doveva essere corrisposto il canone. Pertanto, un’eventuale cartella esattoriale per canone RAI entra in prescrizione se dopo il termine di 10 anni l’Agenzia di riscossione non notifica alcun avviso di pagamento o altro atto al contribuente.

Cartella esattoriale canone RAI, non c’è bisogno di avviso bonario

Colgo altresì l’opportunità per ricordare che la sentenza n. 11051/2018 da parte della Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di abbonamento televisivo le cartelle di pagamento non richiedono alcun avviso bonario, ovvero nessuna comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando così eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.

L’avviso bonario è dunque una semplice comunicazione della quale il contribuente interessato può domandare l’annullamento o la rettifica se ritiene infondata la richiesta, come ad esempio nell’ipotesi di palesi errori che possono configurarsi nell’indicazione dell’anno di imposta o del codice del tributo, determinando così una richiesta di imposte regolarmente versate.

Il canone RAI costituisce evidentemente una prestazione di natura tributaria il cui obbligo non deriva da un rapporto di tipo contrattuale ma dalla mera detenzione di un apparecchio radiofonico o televisivo, a cui si ricollega il potere di imposizione dello Stato come titolare della potestà di gestione dell’etere. Dunque, trattandosi di una entrata tributaria, la giurisdizione spetta al giudice tributario.

Peraltro, la giurisdizione sul contenzioso in ordine alla debenza del canone RAI appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, a cui compete anche dirimere le questioni sull’esatta individuazione del soggetto nei cui confronti dovrà poi essere promossa l’azione giudiziaria e la regolarità della notifica.

Ricordo comunque che dal 2016 l’annualità del canone RAI si paga a rate nella bolletta elettrica mensile per i residenti titolari di una fornitura e che è dovuta obbligatoriamente da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Il possesso della TV viene dunque presunto, dalla stessa titolarità della fornitura di energia elettrica (ovvero, basta aver sottoscritto un’utenza elettrica per far presumere al Fisco che ci sia automaticamente la detenzione di un apparecchio televisivo). Per tutti gli altri soggetti il pagamento avverrà mediante modello F24. 

Per maggiori informazioni invito tutti i lettori a contattarmi qui.

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