Cartella esattoriale mai notificata: cosa fare?

A volte può capitare che un contribuente si accorga di avere un debito nei confronti con l’Agenzia delle Entrate solo nel momento in cui riceve un’intimazione di pagamento o un pignoramento. Ma che cosa accade se questo avviene in caso di cartella esattoriale mai notificata?

Se si scopre una cartella esattoriale mai notificata è possibile fare ricorso al giudice per poter cancellare gli importi iscritti a ruolo ma che non erano stati correttamente notificati mediante la notifica della cartella. Spetterà a quel punto all’esattore fornire una prova contraria, ovvero la prova di avere notificato nei termini e nei modi d’uso la cartella. Proviamo a fare maggiore chiarezza.

Avvisi di pagamento senza cartella notificata

Prima di ogni atto esecutivo l’Agente della riscossione è obbligato a notificare una cartella esattoriale al contribuente: è questo il titolo esecutivo che legittima le ulteriori azioni come, su tutte, il pignoramento.

In alcuni casi, però, al posto della cartella il contribuente può ricevere un avviso di presa in carico: è l’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate aveva già inviato un accertamento fiscale che è immediatamente esecutivo, poiché dotato della stessa efficacia della cartella.

Insomma, l’avviso accertamento esecutivo è sufficiente a fondare la pretesa di riscossione, senza che debba essere seguito da una cartella.

Intimazione di pagamento senza cartella notificata

Può anche capitare che il contribuente riceva solamente l’intimazione di pagamento ma non la cartella, perché quest’ultima non è stata mai inviata o è stata notificata a un indirizzo sbagliato.

È in questi casi che il debitore può presentare un’opposizione al giudice contro l’intimazione, al fine di  far cancellare il debito. Solamente in questo modo ci si può liberare della pendenza.

Cartella esattoriale mai notificata, i termini di opposizione

In caso di cartella esattoriale mai notificata, è fondamentale che il contribuente rispetti alcuni termini di opposizione pari a:

  • 60 giorni contro intimazioni di pagamento e preavvisi che si riferiscono a imposte, tasse e tributi di ogni genere. Il ricorso deve essere presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
  • 40 giorni contro intimazioni di pagamento e preavvisi di iscrizione riferiti a contributi Inps e Inail. Il ricorso deve essere presentato al tribunale ordinario, sezione Lavoro;
  • 30 giorni contro intimazioni di pagamento e preavvisi riferiti a sanzioni amministrative e multe stradali. Il ricorso deve essere presentato al Giudice di pace;
  • 20 giorni contro atti di pignoramento. Il ricorso deve essere presentato al giudice civile competente per l’esecuzione mobiliare o immobiliare. Se però si tratta di tributi e il contribuente afferma di non aver mai ricevuto in precedenza alcun atto impositivo, allora la competenza è del giudice tributario.

Estratto di ruolo con cartelle mai notificate

È anche possibile che il contribuente, leggendo l’estratto di ruolo della propria posizione, si renda conto che ci sono cartelle esattoriali mai notificate.

Ebbene, ricordo che dalla fine del 2021 una legge ha espressamente stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo che nelle seguenti ipotesi in cui rimane ancora possibile impugnare il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume dunque invalidamente notificata:

  • quando il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
  • quando l’iscrizione a ruolo impedisce il pagamento di somme dovute al ricorrente da soggetti pubblici, considerato che le Pubbliche Amministrazioni non possono pagare se risultano debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, e devono obbligatoriamente effettuare questa verifica prima delle liquidazioni delle somme;
  • infine, quando la presenza dell’iscrizione a ruolo e delle cartelle su cui l’iscrizione si fonda implicano la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione.

Per saperne di più, invito tutti i lettori a contattarmi a questi recapiti.

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