Nel regime di comunione beni se uno dei due coniugi contrae un debito durante il matrimonio, questo può essere considerato debito della comunione e, dunque, entrambi i coniugi possono essere ritenuti responsabili per il suo pagamento (ovvero, possono essere indistintamente chiamati dal creditore a rispondere di tale passività).
Di qui, la necessità di affrontare un tema che spesso ricade nella mente di chi sta per contrarre un debito: quali sono i rischi per l’altro coniuge in caso di nuova passività? O, in altri termini, che cosa succede a uno dei coniugi se l’altro coniuge contrae verso terzi (si pensi, una banca), un nuovo debito?
Scopriamolo insieme!
Cos’è la comunione dei beni
Come ho già avuto modo di precisare qualche riga fa, la comunione dei beni è un regime patrimoniale che regola le relazioni economiche tra i coniugi durante il matrimonio. In Italia è proprio questo il regime patrimoniale predefinito, salvo che i coniugi non indichino diversamente nel contratto di matrimonio.
Sulla base di questo regime, i beni che sono acquisiti dai coniugi durante il matrimonio – con la sola eccezione di quelli personali – sono considerati di proprietà comune e devono essere gestiti insieme.
Cosa succede ai coniugi in comunione in caso di beni
Se quanto sopra è vero, lo è anche in caso di debiti. Nel regime di comunione dei beni, dunque, se uno dei coniugi contrae dei debiti durante il matrimonio questi devono essere considerati debiti della comunione ed entrambi i coniugi possono essere ritenuti responsabili per il loro pagamento.
Ci sono tuttavia alcune eccezioni a questa regola. Una è che i debiti contratti da un coniuge per necessità personali o per attività che non beneficiano la famiglia potrebbero non essere considerati come debiti della comunione. Lo stesso vale per i debiti che si sono contratti prima del matrimonio, che in genere vengono considerati come debiti personali e non della comunione.
In ogni caso, è bene distinguere tra:
- debiti personali, che sono contratti da uno dei due coniugi senza il consenso dell’altro, per un interesse specifico del singolo coniuge e non della famiglia;
- debiti di entrambi i coniugi, contratti di comune accordo tra i due poiché destinato a supportare l’acquisto di un bene o di un servizio per un uso che ha un interesse familiare;
- debiti intermedi. Si pensi, ad esempio, al debito contratto da un solo coniuge ma per un bene utilizzato da tutta la famiglia.
Evidentemente, risponderanno dei debiti entrambi i coniugi se si rientra nella seconda tipologia di cui sopra, ovvero in ipotesi di debito condiviso. Ma attenzione: anche nelle altre ipotesi il coniuge che non ha sottoscritto il debito potrebbe subire degli effetti negativi.
Pignoramento immobile per debito del coniuge in regime di comunione beni
A indicarlo è l’ordinanza n. 20845/2021 da parte della Corte di Cassazione, secondo cui è legittimo privare del bene detenuto in comunione legale da entrambi i coniugi anche in caso di debiti contratti dal marito o dalla moglie. Ad essere colpito da tale azione è dunque tutto l’immobile, anche se l’altro coniuge non c’entra niente con la vicenda.
Il perché è semplice: non è possibile l’esecuzione sulla sola quota del coniuge, perché la comunione legale fra coniugi non ha quote. Ciascuno dei coniugi ha dunque diritto sull’intero bene e non su una quota e sarà l’intero immobile ad essere colpito dalle azioni del creditore.
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