Il concordato con riserva è uno strumento introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Sviluppo n. 83/2012 allo scopo di permettere all’imprenditore in stato di crisi di elaborare una soluzione concordata che possa porlo al riparo dalle azioni esecutive e cautelari dei singoli creditori, durante il decorso di un termine concesso dal tribunale per consentire il deposito di una proposta e di un piano di concordato preventivo, o di una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Scopriamo insieme quali sono i presupposti del concordato con riserva e quali gli effetti a margine del procedimento.
I presupposti del concordato con riserva
Non tutti i debitori possono accedere al concordato con riserva. In particolare, il primo presupposto da rispettare è di tipo soggettivo: a tale strumento può ricorrere solo l’imprenditore commerciale di dimensioni che non rientrano nell’esenzione del fallimento di cui all’art. 1 comma 2 l. fall.
Quanto al presupposto oggettivo, il debitore deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza. È inoltre necessario che il debitore che possiede entrambi i requisiti suddetti nei due anni precedenti alla richiesta di concordato con riserva non abbia presentato altra domanda ai sensi dell’art. 161 comma 9, l.f., a cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Come richiedere il concordato con riserva
Il concordato con riserva deve essere proposto dall’imprenditore – debitore al Tribunale del luogo in cui ha sede principale la sua impresa, nella forma del ricorso sottoscritto personalmente dal debitore, con le formalità di cui all’art. 152 l. fall.
Il contenuto della domanda deve includere la richiesta di concessione del termine per depositare la proposta di concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, mentre il contenuto eventuale è rappresentato dalla richiesta per l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, la contrazione idi nuovi finanziamenti prededucibili o, ancora, il pagamento di creditori anteriori o la sospensione e lo scioglimento di rapporti pendenti.
Alla domanda si allegano i bilanci degli ultimi tre esercizi oltre all’elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. Quindi, la domanda deve essere depositata nella cancelleria del tribunale competente ed è pubblicata a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo.
L’istruttoria del concordato con riserva
Alla domanda fa naturalmente seguito l’istruttoria, che ha natura documentale. Il Tribunale può sentire i creditori e ottenere informazioni che ritenga necessaria. In caso di accoglimento, al debitore verrà riconosciuto un termine compreso tra 60 e 120 giorni entro cui deve depositare la proposta, il piano, la documentazione, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Gli effetti del concordato con riserva
Se l’istruttoria ha esito positivo, il concordato con riserva produce l’effetto principale in forza al quale, dalla data della pubblicazione del ricorso, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Il divieto ha peraltro oggetto tutti i beni del debitore che sono compresi nel patrimonio concordatario.
Per quanto concerne le azioni esecutive, sono comprese l’espropriazione forzata, ma non le azioni esecutive che hanno come scopo quello di consegnare o rilasciare beni di terzi, né l’attenuazione degli obblighi di non fare.
Le azioni cautelari colpite sono quelle del sequestro conservativo, ma non il sequestro giudiziario su beni di terzi, né il sequestro liberatorio e i procedimenti di istruzione preventiva.
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