Pignoramento Auto: quando è possibile e come funziona?

Quando si hanno dei debiti che non sono stati onorati, è possibile che avvenga il pignoramento auto. Infatti, l’automobile, così come altri beni, è registrata e come tale può essere oggetto di rivalsa da parte dei creditori.

L’auto può quindi essere sottoposta al pignoramento, magari insieme ad altri beni intestati al debitore, previa richiesta al Tribunale competente e non potrà essere utilizzata. Tuttavia, questa procedura prevede alcune condizioni particolari.

Pignoramento auto: quando avviene

Quando ci si ritrova alle presi con dei debiti che non si è riusciti a pagare, i creditori possono richiedere il pignoramento dei beni per ottenere la somma che è a loro dovuta. Tra i beni soggetti a questa procedura, così come avviene per case, mobili e conti correnti, rientrano anche le autovetture.

L’esecuzione forzata riguarda quindi auto, motoveicoli e rimorchi e prevede una procedura speciale che consente di pignorare la vettura anche se questa non è presente al domicilio del proprietario. Infatti, per il pignoramento delle auto è sufficiente la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici (PRA).

Questa procedura fa riferimento all’art. 521 bis c.p.c. (dal d.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) e prevede il pignoramento auto per via telematica.

La procedura per il pignoramento veicoli

Il pignoramento auto è regolato dall’art. 521 bis c.p.c., è gestito dal Giudice competente per il luogo di residenza o dimora, e prevede delle fasi ben distinte: si parte con la notifica del pignoramento, la pubblicazione nei pubblici registri per finire con la messa all’asta del veicolo.

Il primo passo che viene compiuto per il pignoramento auto è la visura al PRA con la quale si verifica che il veicolo sia effettivamente intestato al debitore.

Quindi, si procede con l’atto di pignoramento del veicolo che deve specificare il bene e gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri. A questo punto, l’atto viene notificato al debitore e viene comunicato anche al PRA.

Il debitore ha dieci giorni di tempo per consegnare all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) il veicolo, la carta di circolazione e i documenti di proprietà dell’auto. Si tratta di un’obbligazione che, se non viene assolta, comporta l’intervento della Polizia che potrà ritirare l’auto forzatamente e ritirare il libretto di circolazione.

Il creditore, invece,  ha un mese di tempo per l’iscrizione a ruolo del pignoramento nella cancelleria del Tribunale competente e dovrà depositare eventuale istanza di vendita o di proprietà del veicolo.

Auto pignorate, è possibile farle circolare?

Una volta che la macchina è stata pignorata, la legge prevede che questa non possa circolare liberamente. Cosa succede, quindi, se il debitore utilizza lo stesso questa autovettura?

Se le auto pignorate vengono sorprese a circolare su strada oltre il termine dato al debitore per la consegna del veicolo, la Polizia dovrà ritirare la carta di circolazione e i documenti di proprietà. 

Se, invece questo termine non è ancora trascorso, si aprono due strade: se l’auto è stata sottoposta a pignoramento mobiliare, le Forze dell’Ordine non potranno intervenire perché la legge non gli conferisce particolari poteri, mentre se si tratta di un pignoramento telematico, possono richiedere la consegna della di circolazione.

Quando è possibile opporsi al pignoramento auto

In realtà, opporsi al pignoramento auto non è sempre possibile. Se si tratta di una procedura telematica, infatti, si può dire che questo non sia consentito.

Se invece si tratta di pignoramento mobiliare, e che quindi viene eseguito solo nel caso in cui l’automobile venga trovata presso il domicilio o un altro luogo di proprietà del debitore, questo potrebbe tentare di nasconderla in altri luoghi.

Oppure, un percorso alternativo è quello di cercare un accordo con il creditore prima che il pignoramento dell’auto diventi effettivo: per questo, si hanno 90 giorni dalla notifica dell’atto e si può proporre di versare la somma dovuta, comprensiva di more e interesse, all’Ufficiale Giudiziario.

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