Per fortuna di tutte quelle persone che sono oggi alle prese con debiti eccessivi e difficilmente fronteggiabili, il legislatore è intervenuto con una serie di interventi racchiusi nella legge n. 3/2012, mediante la quale i consumatori che vivono in condizioni di criticità economiche possono rivedere i propri debiti. Tra queste possibilità vi è anche il Piano del consumatore Equitalia. Ma che cosa si intende con il piano del consumatore? Che cosa prevede la legge salva-suicidi?
Piano del consumatore Equitalia, a chi è riservata
La prima cosa che vogliamo chiarire in relazione al Piano del consumatore Equitalia è che ci troviamo dinanzi a una procedura che si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano sottoscritto dei debiti per finalità che sono estranee all’attività imprenditoriale o professionale. Ovvero, in termini sintetici, ai consumatori.
Oltre a ciò, per accedere al piano del consumatore applicabile a Equitalia è necessario che il consumatore:
- verta in uno stato di sovraindebitamento, ovvero i suoi debiti devono essere di importo tale da non poter essere fronteggiato con il proprio patrimonio disponibile e prontamente liquidabile;
- non sia soggetto a procedure concorsuali differenti da quelle di cui alla l. n. 3/2012;
- fornisca tutta la documentazione utile per ricostruire completamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non abbia già richiesto il piano nei cinque anni precedenti (non vi deve inoltre esser stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti).
Cosa deve contenere il piano del consumatore Equitalia?
Il piano del consumatore può riguardare tutti i debiti, compresi quelli nei confronti di Equitalia. La proposta da omologare ha un contenuto aperto, permettendo così al consumatore di poter strutturare tale accordo con qualsiasi modalità, senza che vi siano specifiche limitazioni in questo senso.
Per esempio, la proposta del piano del consumatore Equitalia può ipotizzare la cessione di crediti futuri, o ancora una moratoria per un massimo di un anno dall’omologazione per quei creditori che sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Una volta formulata, la proposta del piano del consumatore Equitalia deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Entro tre giorni da tale momento deve inoltre essere presentata, per opera dell’Organismo di composizione della crisi, anche all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti.
Contestualmente alla proposta bisogna poi depositare anche:
- l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- l’elenco dei beni del debitore e degli atti di disposizione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’attestazione sulla fattibilità del piano;
- l’elenco delle spese correnti per il sostentamento del proponente e della sua famiglia, con indicazione del nucleo familiare e lo stato di famiglia.
La relazione dell’Organismo di composizione della crisi
Ricordiamo infine che alla proposta di cui sopra deve essere allegata anche una relazione dell’Organismo di composizione della crisi, che indichi – tra gli altri – le cause dell’indebitamento, la diligenza del consumatore, le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e la sua solvibilità negli ultimi cinque anni.
Gli effetti del piano del consumatore
Se il piano del consumatore viene omologato da Tribunale, allora i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Ancora, il piano omologato diventa obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata data la relativa pubblicità, mentre quelli che hanno causa o titolo posteriori non potranno procedere esecutivamente sui beni che fanno parte del piano.
Sono invece privi di pregiudizio i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.