L’istituto della conversione del pignoramento è un’opportunità a cui si può ricorrere per modificare l’oggetto del pignoramento. In altri termini, con la conversione del pignoramento il debitore può accedere a una soluzione legale che gli permetta di cambiare l’oggetto che è stato pignorato, liberandolo dai gravami in cambio della presentazione di una garanzia equivalente su una somma di denaro.
Viene dunque prevista la facoltà per il debitore di domandare la sostituzione di una somma di denaro alle cose pignorate, somma che il giudice dell’esecuzione può determinare con ordinanza dopo aver sentito le parti, in relazione all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Vediamo dunque nel dettaglio in che modo è possibile compiere quest’azione, come presentare l’istanza di conversione del pignoramento e a chi rivolgersi.
Come funziona la conversione del pignoramento
Iniziamo subito con il sottolineare come la conversione di pignoramento prevedail ricorso a una procedura che consente al soggetto debitore di sostituire l’oggetto che è stato pignorato e che comprenda gli oneri accessori e le spese per la sua esecuzione.
Stando a quanto previsto dall’articolo 495 del Codice di Procedura Civile, che disciplina l’istituto nel nostro ordinamento, allo stesso si può accedere prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569: in questo frangente al debitore è consentito di inoltrare una richiesta destinata alla sostituzione di crediti e di cose pignorate oltre alle già rammentate spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese.
Come presentare un’istanza di conversione del pignoramento?
La conversione del pignoramento dev’essere presentata attraverso una specifica istanza, depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, insieme a un versamento a titolo cauzionale pari ad almeno un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data una prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
Conversione del pignoramento in caso di beni immobili o mobili e rateizzazione del pagamento
Quando le cose pignorate non sono crediti, bensì beni immobili o cose mobili, il giudice con la medesima ordinanza può disporre che il pagamento sia dilazionato con rateizzazioni mensili entro il massimo di quarantotto mesi. La somma sarà in questo caso maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Attenzione: se non si versa una rata o si ritarda nel pagamento per oltre 30 giorni dalla data di riferimento può decadere il beneficio di conversione e si procederà pertanto con la vendita all’asta del bene.
Conversione del pignoramento presso terzi: rateizzazione possibile o no?
La conversione di pignoramento presso terzi soggetti è stata rilevata come una limitazione alla possibilità di richiesta della rateizzazione. Infatti, non può essere ammessa una domanda di conversione del pagamento che è sostitutiva del credito pignorato in rate mensili, al fine di garantire l’esigenza del creditore di ottenere il giusto soddisfacimento.
Dunque, la rateizzazione può essere richiesta e concessa solo nel caso in cui si debba effettuare una conversione relativa a un bene mobile o immobile. Quando invece il pignoramento riguarda una somma di denaro, come accade nel pignoramento presso terzi, questa non può essere rateizzata.
Ricordiamo infine come l’istanza di conversione del pignoramento possa essere presentata solamente una volta a pena di inammissibilità.
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