Tra le varie formule di pagamento a disposizione delle parti, vi sono anche diversi titoli di credito che possono agevolare il regolamento dei rapporti (si pensi ad un prestito o alla fornitura di una merce).
Tra le conseguenze derivanti dall’uso di questi strumenti ve ne è una che rende il ricorso ai titoli di credito particolarmente gradito agli occhi dei creditori, a cui è concesso di avviare una procedura specifica per ottenere l’importo dovuto in tempi più rapidi del solito, chiedendo la levata del protesto in modo immediato. Ma cosa vuol dire protestato? Quali sono le conseguenze?
Premettiamo fin da subito che il protesto è un atto pubblico con cui l’Ufficiale Giudiziario verifica l’assenza del pagamento di un’obbligazione e, quindi, attesta la sussistenza di questa condizione (come vedremo, non priva di conseguenza). Ne deriva che il protestato è colui che ha subito tale attestazione di impagato, in relazione al debito contratto, da parte di un ufficiale giudiziario.
Se ci si trova in questa situazione, la prima cosa da fare è sicuramente quella di rivolgersi a dei professionisti esperti che potranno aiutare a gestire la situazione nel migliore dei modi evitando che il debitore vada incontro alle conseguenze più gravi. Ma vediamo nel dettaglio cos’è un protesto e cosa fare!
Cosa vuol dire protestato: che cos’è il protesto
Ricollegandoci a quanto abbiamo brevemente introdotto, ricordiamo che per effettuare dei pagamenti si possono utilizzare titoli di credito sono disponibili sia per persone fisiche che per persone giuridiche.
Anche se il loro ricorso è diminuito rispetto al passato, quando costituivano la forma più ricorrente di strumento per la regolarizzazione dei pagamenti di un rapporto commerciale o, più in generale, debitorio, citiamo ancora oggi la diffusione delle cambiali, ordini di pagamento (tratte) o promesse di pagamento (pagherò), così come l’assegno bancario, circolare o postale.
Ebbene, se con questi strumenti di pagamento il debitore non riesce a pagare l’importo dovuto, al creditore è data la possibilità di richiedere la levata di un protesto presso l’Ufficiale Giudiziario, che procederà poi a inviare il relativo provvedimento al Presidente della Camera di Commercio competente, ovvero quella relativa al territorio di residenza, solitamente il giorno successivo alla fine di ogni mese.
Ogni titolo di credito prevede diverse tempistiche per il suo pagamento prima che sia levato il protesto, variabili anche in base alla loro scadenza e alla loro modalità di pagamento. Nel momento in cui il protesto viene inviato alla Camera di Commercio, viene poi pubblicato l’atto nel Registro informatico dei protesti nei 10 giorni successivi.
Conseguenze per il protestato
Sempre in tema di cosa vuol dire protestato e quali sono le caratteristiche di questa condizione, è bene ricordare che, nel caso di mancato pagamento degli assegni, la Legge 386/1990 prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria e la comunicazione del nominativo del debitore alla Banca d’Italia che provvederà a inserirlo nella Centrale di Allarme Interbancaria.
Inoltre, i protestati vengono considerati “cattivi pagatori” e inseriti in una lista di pubblico accesso, detta Registro Informatico dei Protestati, che consente a chiunque di verificare la posizione di un determinato soggetto.
Nel caso di assegni o cambiali non pagate, è possibile andare incontro a procedure esecutive che portano al pignoramento dei beni.
I protesti, purtroppo, possono avere conseguenza gravi e sono spesso situazioni molto complesse da gestire. Ecco perché è necessario agire in maniera tempestiva, cercando di stabilire sempre un rapporto chiaro e trasparente tra debitore e creditore e affidandosi a professionisti esperti.
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Cosa fare se si è protestati
Ora che abbiamo visto cos’è un protesto e cosa vuol dire protestato, è possibile che tu sia interessato a scoprire cosa fare in questa situazione.
Innanzitutto, se ci si trova alle prese con un protesto, il primo passo da affrontare è quello di affidarsi a uno specialista competente. Le conseguenze del protesto e le relative soluzioni sono infatti diverse e variano in base al titolo di credito e al debito contratto. Insomma, non c’è una soluzione che possa prestarsi identicamente a soddisfare ogni esigenza: è invece necessario che la procedura sia gestita da professionalità competenti, sulla base dell’analisi del singolo caso che viene loro presentato.
In questo senso, ricordiamo innanzitutto che il protesto è cancellato automaticamente se sono decorsi 5 anni dalla sua iscrizione.
Prima che siano trascorsi 5 anni, invece, è possibile chiedere la cancellazione del protesto solamente se ricorrono alcune condizioni previste dalla legge, che dipendono dal titolo di credito, cambiale o assegno.
È naturalmente possibile richiedere la cancellazione del protesto anche nei casi in cui si ritiene che il protesto sia erroneo o illegittimo.
In particolare, il debitore protestato che paga le cambiali entro un anno dalla levata del protesto può domandare la cancellazione dal Registro informatico dei protesti alla Camera di Commercio del luogo della levata del protesto presentando:
- istanza di cancellazione su apposito modulo, in bollo da 16 euro;
- titoli originali completi dei relativi atti di protesto;
- quietanza di pagamento dell’importo del titolo, spese e interessi legali;
- pagamento a favore della Camera di commercio dei diritti di segreteria.
Altri casi di cancellazione del protesto sono quelli per:
- riabilitazione, per i titoli pagati oltre i 12 mesi, con domanda al Tribunale competente o al Notaio;
- levata erronea o illegittima.
Per saperne di più su cosa vuol dire protestato e cosa si può fare in questa situazione, invitiamo tutti i nostri lettori a contattarci!