Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice, emesso alla fine di un procedimento per ingiunzione, attraverso cui il creditore viene posto nella posizione di tutela contro l’insolvenza del debitore e di poter recuperare in tempi relativamente brevi il proprio credito, rispetto a quanto potrebbe accadere mediante l’instaurazione di un procedimento ordinario di cognizione.
Si tratta dunque di uno strumento comodo e pratico che permette di rendere più snelli i tempi del giudizio ordinario e di far ottenere al creditore quanto spetta: il decreto ingiuntivo può infatti essere dotato di provvisoria esecutorietà già dal momento della sua pronuncia, costituendo così titolo esecutivo per l’esecuzione forzata.
Proprio in virtù della sua capacità di soddisfare tali esigenze di celerità, il procedimento per ingiunzione è strutturato in modo tale da svolgersi il più rapidamente possibile, potendo così il giudice emettere il decreto senza conoscere le ragioni del debitore e senza che sia instaurato il contraddittorio tra le parti.
In altri termini, il ricorso per decreto ingiuntivo che costituisce il via al procedimento, non deve essere notificato al debitore, ma sarà notificato solo in un momento successivo, congiuntamente al decreto ingiuntivo stesso. Il contraddittorio sarà instaurato solamente se il debitore presenterà opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, ovvero entro 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto.
Come funziona la validità del decreto ingiuntivo
Con il decreto ingiuntivo, quindi, il giudice domanda al debitore di adempiere all’obbligazione, generalmente pagando quanto previsto o consegnando un bene o altre cose fungibili.
A quel punto il debitore ha 40 giorni di tempo dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento per saldare il debito o per presentare un ricorso contro il decreto ingiuntivo attraverso il quale, come abbiamo visto, potrà essere instaurato il contraddittorio.
Questa soluzione rappresenta un iter snello e rapido rispetto alla normale procedura di recupero crediti ed è sicuramente uno strumento più economico per la parte, dato che comporta costi molto competitivi rispetto a quelli che il creditore dovrebbe sostenere per l’instaurazione di un procedimento ordinario.
Naturalmente, per dare avvio a questo procedimento il creditore sarà tenuto a presentare al Giudice prove scritte della sussistenza del suo credito, come fatture e altre scritture contabili che attestino la presenza del suo credito. Se il debitore non paga quanto dovuto, il creditore, tramite il giudice, può procedere con l’atto esecutivo di pignoramento dei beni.
Ci sono dei casi, però, in cui il giudice chiede che sia disposto immediatamente il pagamento, senza attendere, quindi il termine dei 40 giorni: si tratta del c.d. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Se il decreto ingiuntivo viene dichiarato provvisoriamente esecutivo (ipotesi ammessa solo se la parte ricorrente ne ha fatto espressamente richiesta nell’atto introduttivo), allora si può procedere immediatamente con l’esecuzione forzata, poiché il titolo è già esecutivo. È tuttavia necessario aver prima notificato il ricorso, il decreto ingiuntivo in forma esecutiva e l’atto di precetto. I termini richiesti dalla notifica del precetto sono in questo caso pari a 10 giorni, salva l’ipotesi in cui il Giudice autorizzi l’esecuzione senza l’osservanza di suddetto termine.
Ancora, ai sensi dell’art. 642, comma 1, c.p.c., nel caso in cui il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, allora “il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione”. In queste ipotesi dunque il Giudice ha l’obbligo di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto, quando richiesto.
L’esecuzione provvisoria può di contro essere concessa a discrezione del giudice se vi è un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (si pensi al credito che riguarda il mancato pagamento delle retribuzioni che fungono da sostenimento del ricorrente). In tale ipotesi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza il rispetto del termine previsto dall’art. 480 c.p.c., ossia dei 10 giorni dalla notifica del precetto da rispettare prima di poter procedere all’esecuzione forzata.
La scadenza del decreto ingiuntivo
Ma quali sono termini decreto ingiuntivo? Il decreto ingiuntivo perde la sua validità se non viene notificato entro 60 giorni dalla data di deposizione dell’atto in cancelleria.
Tuttavia, il creditore può richiedere nuovamente di inviare al debitore un’ingiunzione di pagamento. Invece, la decadenza del decreto ingiuntivo ha un termine di 10 anni.
Come richiedere la sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo
Se non è possibile pagare i debiti, il debitore può opporsi all’ingiunzione di pagamento presentando un ricorso, una soluzione disciplinata dall’art. 649 c.p.c.. É bene sapere che sarà il Giudice a valutare il singolo caso e a confermare, nel caso sussistano le condizioni, la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto ingiuntivo. Si tratta comunque di una sospensione temporanea e non una revoca totale del provvedimento.
Inoltre, è bene sapere che la legge non indica dei requisiti precisi per la sospensione provvisoria del decreto ingiuntivo e, quindi, ogni decisione, che non è impugnabile, viene rimessa totalmente al Giudice.
Sebbene la legge preveda questa possibilità, offrendo così al debitore di prendere tempo per onorare le obbligazioni contratte, la sospensione provvisoria dei decreti ingiuntivi non è molto chiara e vale sempre la pena rivolgersi a un professionista esperto.
In alcuni casi, poi, se il Giudice non è stato assegnato, si potrà rivolgere la richiesta di sospensione al creditore e quindi al Tribunale, ma si tratta di un procedimento che prevede tempi lunghi.