Liquidazione del patrimonio: come funziona e cosa prevede la legge 3/2012

La liquidazione del patrimonio del debitore è una delle modalità previste dalla legge 3/2012 per consentire al debitore di uscire dalle proprie condizioni di sovraindebitamento

Per approfittare di tale procedura è sufficiente presentare la sola domanda del debitore che, attraverso tale percorso giuridico, mette a disposizione il proprio patrimonio per il soddisfacimento dei crediti. Ma con quali caratteristiche?

Legge 3/2012: liquidazione del patrimonio

Nel condividere alcune delle principali caratteristiche di questa formula, ricordiamo come la procedura di liquidazione per sovraindebitamento possa essere utilizzata da tutti quei debitori che possono accedere alle misure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, in alternativa alle altre due procedure previste dalla legge 3/2012, quali il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A cosa serve la liquidazione del patrimonio del debitore

Anche se a margine di quanto sopra abbiamo introdotto dovrebbe già essere ben intuibile una risposta, la liquidazione del patrimonio del debitore ha come scopo principale quello di risolvere una crisi da sovraindebitamento senza determinare lo scioglimento della propria società, che può dunque continuare a svolgere la sua attività, se ricorrono gli altri presupposti.

La liquidazione del patrimonio del debitore non deve pertanto essere confusa con la procedura di liquidazione della società.

Come avviare la liquidazione del patrimonio del debitore

Con la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore un soggetto mette a disposizione i propri beni per soddisfare i crediti. Per ricorrere a tale possibilità è tuttavia necessario che il debitore:

  • sia in uno stato di sovraindebitamento;
  • non abbia procedure concorsuali in corso;
  • non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
  • non abbia compiuto nei precedenti 5 anni atti in frode ai creditori.

Ciò premesso, il debitore interessato potrà proporre un’istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista del debito con i requisiti previsti dalla legge. Quindi, il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura. Il giudice verifica dunque i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori, dichiarando quindi l’apertura della liquidazione.

Successivamente al decreto di apertura della liquidazione prenderà il via il vero e proprio programma di liquidazione, che si compone nella necessità di effettuare un inventario dei beni del debitore, la ricezione delle domande di partecipazione, i progetti di riparto, la liquidazione di crediti e beni e il riparto finale.

Si tenga conto che la legge prevede che la procedura non si estende oltre i 4 anni. Dunque, decorso questo termine, il debitore potrà domandare la propria esdebitazione, con estinzione dei debiti che non sono stati totalmente o parzialmente soddisfatti dalla liquidazione del patrimonio. 

Tale istanza di esdebitazione va presentata dal debitore entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione, e condurrà alla cancellazione di tutte le passività a patto che:

  • sia dimostrata la collaborazione attiva del debitore nella procedura, che non deve – ad esempio – aver ritardato il suo svolgimento;
  • vi sia la soddisfazione almeno parziale dei creditori per titolo o causa anteriore;
  • vi sia l’impegno del debitore in attività produttive di reddito o nella ricerca di occupazione senza rifiutare proposte d’impiego.

Di conseguenza, non sarà ammessa l’esdebitazione se il sovraindebitamento risulta essere imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali, o ancora se il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti o il debitore ha – nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione – posto in essere atti in frode ai creditori;

Ricordiamo altresì che l’esdebitazione non è ammessa se vi sia stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16 l .3/2012.

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