Spesso si legge che le polizze vita sono impignorabili e che, per tale motivo, le somme che vengono depositate in questi strumenti sono saldamente protette da qualsiasi azione del creditore. È davvero così? Cosa si intende per impignorabilità delle polizze vita?
Cosa dice la legge sull’impignorabilità delle polizze vita
Per comprendere che cosa sia previsto dalla legge su questo tema, ricordo che l’art. 1923 del Codice civile afferma, al primo comma, che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Al successivo comma, il legislatore precisa come sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Con tale articolo, pertanto, il Codice civile introduce nel nostro ordinamento un regime speciale per i contratti di assicurazione sulla vita: la particolarità è evidentemente rappresentata dal fatto che, nel caso in cui il contraente stipuli una polizza sulla vita, le somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Trova così spazio una espressa eccezione all’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Tuttavia, la lettura della norma succitata non deve lasciar intendere che le polizze vita siano dei contenitori inscalfibili dalle aggressioni dei creditori, i quali potrebbero riuscire a pignorare i premi pagati dall’assicurato all’assicuratore. In quali circostanze?
Quando i creditori possono pignorare le polizze vita
Per comprendere in quali i casi i creditori possano pignorare le polizze vita, ci si può ancora una volta riferire al secondo comma del già rammentato art. 1923 c.c., laddove il legislatore chiarisce come siano salve le disposizioni sulla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori e quelle riferibili a collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.
Esemplificando questo tenore letterale, condivido come il creditore può pignorare i premi versati se il giudice, prima del pignoramento, accoglie l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare o, intuibilmente, le azioni di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni in materia di successioni ereditarie.
Naturalmente, il creditore dovrà dimostrare al giudice che il proprio debitore abbia effettuato il pagamento dei premi o gli altri accrediti al solo scopo di eludere il pagamento del debitore e, in ogni caso, nella consapevolezza di ridurre il proprio patrimonio con la finalità di generare un danno al creditore.
Considerate le azioni di riduzione, di collazione e di imputazioni avanzate, invece, gli eredi del beneficiario dovranno dimostrare come la donazione non sia stata correttamente computata nell’asse ereditario del defunto.
Solamente nel caso dell’accoglimento di una di tali azioni al creditore sarà consentito di pignorare l’importo corrispondente dei premi che il giudice, nel precedente giudizio civile, ha dichiarato pagato dal debitore in violazione delle ragioni del credito del creditore o, nel secondo caso, della quota di eredità spettante ai propri eredi.
Come capire se la propria polizza è un’assicurazione sulla vita
Ricordo infine che, con lo svilupparsi del settore e la nascita di nuovi strumenti finanziari, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul tema per individuare alcuni requisiti fondamentali dei contratti che possono ricondursi alle assicurazioni sulla vita impignorabili:
- la finalità previdenziale: il contratto deve supportare l’assicurato al momento della sopravvivenza;
- l’alea: l’assicuratore corre il rischio che l’assicurato sopravviva al termine della durata contrattuale, dovendo in tale ipotesi pagare il capitale o la rendita;
- il rischio demografico: il premio deve essere determinato in base all’età anagrafica dell’assicurato;
- il pagamento obbligatorio e periodico dei premi;
- la durata prolungata.
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